Sono in vigore, dallo scorso 6 febbraio, le nuove sanzioni amministrative previste per i reati sul lavoro (lavoro abusivo, distacco illecito, irregolarità somministrazione) che sono stati depenalizzati dal decreto legislativo 8/2016: in pratica, tutte le violazioni che non prevedono risvolti penali, non costituiscono più reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa. Tutte le disposizioni operative per l’applicazione di questa normativa sono contenute nella circolare 6/2016 del ministero del Lavoro. Vediamole.
=> Reati sul lavoro. depenalizzazione e sanzioni
La depenalizzazione riguarda le violazioni che sono punite solo con multa o ammenda, e quelle che prevedono la pena detentiva solo nelle ipotesi aggravate: in quest’ultimo caso, la violazione non è più reato, mentre l’ipotesi aggravante costituisce una fattispecie autonoma di reato, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali. Tutti i reati relativi al rapporto di lavoro che sono invece inclusi nel codice penale, restano tali, e sono esclusi dalla depenalizzazione, con alcune eccezioni:
- atti contrari alla pubblica decenza compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico: in questo caso, il Dlgs 8/2016 prevede una multa da 5mila a 10mila euro, sostituendo la precedente disposizioine dell’articolo 726 del codice penale;
- reati previsti dal testo unico sull’immigrazione (dlgs 286/1998);
- una serie di reati elencati nell’allegato al dlgs, relativi a edilizia e urbanistica, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale.
Qui c’è una precisazione importante contenuta nella circolare del ministero del Lavoro: come indicato, fra i reati per i quali non è prevista depenalizzazione ci sono quelli relativi alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008). Anche se questi reati sono puniti con la sola pena pecuniaria, conservano natura penale.
=> Sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità datoriali
In tutti gli altri casi, non c’è più reato penale, ma si applicano solo le sanzioni amministrative nella seguente misura:
- da 5mila a 10mila euro per i reati precedentemente puniti con la multa o l’ammenda non superiore a 5mila euro;
- da 5mila a 30mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda fino a 20mila euro;
- da 10mila a 50mila euro per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore a 20mila euro;
- per i reati che non prevedono tetti massimi, ma una pena pecuniaria proporzionale, la somma resta pari alla multa o ammenda ma non può essere inferiore a 5mila euro o superiore a 50mila euro.
Quindi, come si vede, i reati sul lavoro depenalizzati prevedono nuove sanzioni che possono andare da un minimo di 5mila a un massimo di 50mila euro. La pena applicabile, però dipende dal momento in cui è stata commessa la violazione: se anteriormente o successivamente al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore delle nuove sanzioni).
Violazione commesse prima del 6 febbraio 2016
La normativa è contenuta negli articoli 8 e 9 del Dlgs 8/2016. Se la violazione è stata commessa prima del 6 febbraio scorso, ma non c’è ancora sentenza o altro decreto irrevocabile, si applica la riforma, quindi le nuove sanzioni depenalizzate. In questo caso, quindi, specifica la circolare del ministero del Lavoro, c’è applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative. Attenzione: in base al principio del “favor rei” (applicazione della legge più favorevole all’imputato), in questi casi non può essere decisa una sanzione pecuniaria superiore a quelle massime previste originariamente.
L’articolo 9 spiega nel dettaglio quale prassi bisogna seguire: entro 90 giorni dal 6 febbraio, entrata in vigore del dlgs, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti alla DTL (direzione territoriale del lavoro) competente. Se l’azione penale non è ancora stata esercitata, la trasmissione degli atti è effettuata dal pubblico ministero. Se invece l’azione penale è già stata esercitata, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, e trasmette gli atti alla DTL.
Ricevuta questa comunicazione, la DTL ha altri 90 giorni di tempo per comunicare all’interessato la nuova quantificazione della sanzioni. Atteznione: nel rispetto della norma sopra citata del favor rei, quando l’originaria sanzione prevedeva un minimo e un massimo, la nuova quantificazione sarà la più favorevole possibile, quindi sarà effettuata in base all’articolo 16 della legge 689/1981 (un terzo della sanzione massima o, se più favorevole, il doppio del minimo).
Se il procedimento penale invece si è già concluso, deve essere il giudice a revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e prendendo poi i provvedimenti conseguenti.
Queste regole relative al regime transitorio valgono anche nei casi in cui il procedimento si sia già concluso entro il 6 febbraio, ma senza notifica del verbale di ottemperanza, oppure, anche se è stato notificato il verbale, non è ancora stato eseguito il pagamento.
Illeciti commessi dopo il 6 febbraio 2016
In questi casi, si applicano gli articoli da 1 a 6 del decreto, quindi le sanzioni amministrative sopra esposte (da 5mila a 50mila euro). Si preferiscono sempre le migliori condizioni previste dall’articolo 16 della legge 689/1981. Qualche esempio:
- violazione delle regole sul lavoro in somministrazione (articolo 18, commi 1 e 2, Dlgs 273/2003): la norma originaria prevedeva un’ammenda da 50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. In caso di violazione relativa a un solo lavoratore per dieci giorni, quindi si pagavano 500 euro. Oggi invece, bisogna applicare la sanzione minima di 5mila euro, ridotta di un terzo in base al favor rei: quindi, 1666,67 euro. Se invece la sanzioni risultante dal calcolo in base alla norma originaria supera i 5mila euro (esempio, dieci lavoratori per 15 giornate, per un totale di 7mila 500 euro), si procede alla riduzione di un terzo, pagando 2mila 500 euro.
- Omessa assunzione lavoratore privo di vista avviato al lavoro di massaggiatore o masso fisioterapista (articolo 4, legge 686/1961): in questo caso, la legge originaria prevede un limite minimo e un limite massimo (fra 2 e 12 euro per lavoratore per ciascuna una giornata). Si applica il favor rei (in pratica, 4 euro per lavoratore per ciascuna giornata). Se il risultato è inferiore ai 5mila euro, si paga un terzo di questa cifra, quindi 1666, 67 euro, se invece il rislutato è superiore a 5mila euro, si divide per tre.
Altri casi di depenalizzazione
Oltre a tutti i casi previsti e sopra esposti, ci sono altri reati a cui si applica la depenalizzazione (sostituzione condonna penale con sanzione amministrativa), elencati nell‘articolo 3 del decreto. Fra queste, si segnala l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, comma 1-bis, dl 463/1983). Se l’importo dei mancati versamenti (che riguarda dipendenti o collaboratori iscritti alla gestione separata), supera i 10mila euro, continua ad applicarsi la sanzione penale (reclusione fino a tre anni e multa fino a 1032 euro). Se invece l’importo non versato è inferiore a 10mila euro, scatta la depenalizzazione, e si applica solo la sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro.