Il Collegato Lavoro alla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015) contiene anche un capitolo riservato al lavoro agile che viene definito una “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri dedica al tema dello smart working, o lavoro agile, bene nove articoli che ridefiniscono i confini di quello che fin’ora veniva etichettato come “lavoro da remoto” o “telelavoro” ma che oggi, con la diffusione delle tecnologie mobile, non rispecchiano più le reali esigenze e caratteristiche del nuovo modello di business e del mercato del lavoro che ne consegue.
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Entrando nel concreto, il Ddl introduce una nuova tipologia di contratto di lavoro a progetto in forma subordinata, in linea con quanto indicato nel rapporto del Word Economic Forum “The Future of Jobs” e nel report su Employment and Social Developments in Europe 2015 della Commissione Europea.
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A cambiare non saranno solo le tipologie contrattuali, ma anche le competenze richieste, le modalità ed i luoghi di lavoro. Nonostante gli indubbi vantaggi, un possibile rovescio della medaglia è l’incertezza che il lavoro agile potrebbe comportare in alcuni casi. In più se da una parte la maggiore flessibilità offerta dal lavoro agile consentirà una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, dall’altra rischia anche di causarne una maggiore segmentazione.
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Offrire un certo grado di garanzie e sicurezza a queste nuove forme contrattuali è sicuramente una delle sfide che dovrà affrontare il Governo.