Nell’attesa di una riforma delle pensioni che promuova la flessibilità in uscita, la legge consente anche oggi di accedere alla pensione anticipata usufruendo di diverse opzioni: alcune previste da norme recenti (es.: il part-time agevolato per la pensione nella Legge di Stabilità 2016), altre dalla stessa Riforma Fornero. Altre opportunità sono offerte a particolari categorie di lavoratori (es.: Opzione Donna e salvaguardie esodati). Vediamo dunque una breve panoramica di tutte le possibilità consentite dalla legislazione vigente.
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Pensione anticipata con 35 anni di contributi
E’ una deroga prevista dalla stessa Riforma Fornero, precisamente dal comma 15-bis dell’articolo 24 del Salva Italia (Dl 201/2011). Riguarda solo i lavoratori del settore privato. Devono aver maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012, e la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni + 35 di contributi). Questi lavoratori, quando compiono 64 anni e tre mesi hanno diritto alla pensione anticipata. Per le donne dipendenti del privato il requisito è meno stringente: 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012.
Pensione anticipata con il contributivo
Anche questa è un possibilità prevista dalla Riforma Fornero, che consente di ritirarsi in anticipo rispetto all’età pensionabile ma con il raggiungimento del seguente requisito contributivo: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Questo requisito è valido dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, successivamente (quindi dal 2019), bisognerà aggiungere il nuovo adeguamento alla speranza di vita.
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Attenzione: bisogna avere almeno 62 anni. E’ possibile ritirarsi prima, ma con una decurtazione dell’assegno, pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, al 2% per ogni anno rispetto ai 60 anni. Il calcolo della riduzione è complicato, perché il taglio si applica solo alla parte retributiva della pensione. Quindi:
- chi ha un’anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, applicherà il taglio alla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- chi ha un’anzianità contributiva inferiore alla stessa data, applica la riduzione alla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.
C’è un’eccezione per i lavoratori precoci (che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni): se maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, possono andare in pensione anticipata senza decurtazione. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha esteso quest’ultima possibilità, prima prevista solo per chi si ritirava dal primo gennaio 2015, anche a coloro che sono andati in pensione anticipata negli anni dal 2012 al 2014, che quindi da questo 2016 percepiranno un assegno più alto (non più tagliato dell’1 o 2%).
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Pensione anticipata con 20 anni di contributi
E’ una possibilità riservata a lavoratori con almeno 63 anni e 7 mesi, a condizione che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva (significa che si contano solo i contributi effettivamente versati, obbligatori, volontari, o da riscatto, mentre non si calcolano gli eventuali contributi figurativi), che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Possono utilizzare questa forma di pensione anticipata solo i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996.
Lavoratori quindicenni
Questa in realtà non è una forma di pensione anticipata, perché bisogna aver raggiunto l’età pensionabile. Consente però di ritirarsi, in presenza del requisito di età, anche senza 20 anni di contributi (che normalmente sono necessari), ma con soli 15 anni di contributi. E’ una possibilità che era stata prevista dalla legge Amato (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992), e che non è stata eliminata dalla Riforma Fornero (vedi circolare INPS 16/2013). Ci sono una serie di requisiti: i 15 anni di contributi devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 1992, oppure c’è autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 31 dicembre 1992, oppure possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e sono stati occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (si tratta dei cd. lavoratori e lavoratrici con attività discontinue). Infine, possono ritirarsi, sempre quando compiono l’età pensionabile, i lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano un’anzianità contributiva che, anche aggiungendo i periodi successivi, non raggiungere i 20 anni di contributi.
Opzione Donna
E’ esercitabile dalle lavoratrici dipendenti con 35 anni di contributi e hanno compiuto i 57 anni, oppure 58 anni nel caso delle lavoratrici autonome, entro il 31 dicembre 2015. L’assegno sarà più basso rispetto a quello che si prende con la pensione di vecchiaia, perché viene calcolato interamente con il contributivo.
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Contributi volontari e riscatto
I lavoratori che escono dal lavoro prima del conseguimento dei requisiti per la pensione, ma proseguono con il versamento volontario dei contributi possono di fatto pagarsi la pensione. Con i contributi volontari è possibile raggiungere sia la pensione di vecchiaia sia quella anticipata. Bisogna presentare domanda all’INPS per poterli versare: ci vogliono almeno cinque anni di contributi, di cui almeno tre nei cinque anni che precedono la domanda.
Il riscatto dei contributi invece consente di far valere, ai fini del conseguimento dei diritti per la pensine, periodi in cui il datore di lavoro non ha versato i contributi obbligatori, oppure periodi non coperti da contribuzione durante i quali sono state svolte una serie precisa e deliminata di attività (esempio classico, gli anni di studio per il conseguimento della laurea).
Un’altra opzione è quella di cumulare i contributi versati in diverse casse previdenziali, in modo da sommare i vari periodi di contribuzione ai fini del consuimento della pensione. tecnicamente, si tratta della totalizzazione dei contributi, che in genere comporta alla fine un ricalcolo con il sistema contributivo, che quindi puà comportare un assegno pensionistico più basso. E’ anche possibile scegliere la ricongiunzione dei contributi, ovvero far confluire quelli versati presso una gestione previdenziale in un’altra cassa, ma si tratta di una strada piùonerosa perché la ricongiunzione dei contributi è a pagamento.
=> Pensioni autonomi: guida al cumulo dei contributi
Prepensionamento Fornero
Questo strumento è previsto dalla Riforma del Lavoro 2012 (articolo 4, comma 1, legge 92/2012) e consente di ritirarsi ai lavoratori dipendenti a cui mancano meno di quattro anni dalla pensione: in pratica, il lavoratore fino a quando non consegue il diritto alla pensione vera e propria percepisce un trattamento dall’INPS (che però è finanziato dall’azienda), pari all’assegno che percepirà quando andrà in pensione. E’ necessario un accordo sindacale.
=> Esodo per la pensione: nuova fideiussione
Staffetta generazionale
E’ uno strumento introdotto dal Jobs Act (articolo 41 del decreto legislativo 148/2015), e prevede un accordo fra lavoratore dipendente e impresa per un part-time, al massimo al 50%, nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva: significa che è necessario un accordo sindacale, in base al qaule per ogni part-time di un lavoratore anziano viene assunto un giovane. Il dipendente che accetta questa staffetta generazionale, prende un anticipo sulla pensione corrispondente alla quota di stipendio cui rinuncia. L’azienda continua a pagare la contribuzione piena, e alla fine quindi la pensione non sarà decurtata.
=> Jobs Act: anticipo pensione con il part time
Part-time per la pensione
Questa è una novità della Legge di Stabilità 2016, che prevede la possibilità di un part-time negli ultimi tre anni prima della pensione: lo stipendio sarà più alto di quello previsto per il normale part-time, e alla fine la pensione sarà piena.
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Casi particolari
Ci sono diverse opzioni di prepensionamento e benefici pensionistici che si rivolgono a particolari categorie di lavoratori: invalidi, vittime del terrorismo, lavori usuranti, lavoratori esposti all’amianto.