In caso di impiego di lavoro irregolare, la Legge n. 383/2001 (articoli 1 e 1-bis) riserva ai datori di lavoro che procedono con la regolarizzazione del lavoratori in nero sconti per un triennio su imposte, contributi e premi assicurativi, per poter sanare eventuali irregolarità fiscali e contributive. Per la fruizione dei benefici previsti dalla Legge è tuttavia necessaria la dichiarazione di emersione spontanea.
Tali vantaggi, secondo lo stesso principio della voluntary disclosure su capitali sommersi, non spettano se sono in corso gli accertamenti ispettivi dei quali il datore di lavoro è al corrente (cfr. Cassazione, sentenza n. 22412/2015).
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Per regolarizzare i dipendenti assunti in nero o con irregolarità previdenziali, anche solo parziali, aziende e imprenditori devono presentare un’apposita dichiarazione di emersione per poi godere del beneficio dell’integrazione previdenziale per i lavoratori che a loro volta hanno aderito al programma di emersione.
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Nessun beneficio può però essere riconosciuto all’azienda che effettua la dichiarazione di emersione dal lavoro nero chiedendo il concordato previdenziale, nel caso in cui siano già in corso accertamenti ispettivi dei quali è al corrente. La dichiarazione di emersione del lavoro nero deve essere obbligatoriamente spontanea.
Diversamente sarà dunque da pagare per intero l’eventuale cartella esattoriale emessa a seguito dei mancati versamenti, ferme restando le ulteriori possibilità concesse dalla legge (es.: rottamazione).
Per approfondimenti: Corte di Cassazione, sentenza n. 22412/2015.