Conto alla rovescia per l’applicazione del nuovo modello di dimissioni, risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, da comunicare esclusivamente online. Fac-simile e istruzioni sono contenuti nel decreto 15 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016), che applica le disposizioni previste dall’articolo 26 del dlgs 151/2015 attuativo del Jobs Act sulle semplificazioni dei rapporti di lavoro. Il provvedimento attuativo è in vigore dal 12 gennaio ma la piena operatività della nuova procedura è fissata al 12 marzo (60 giorni dalla pubblicazione in GU): da questa data la nuova modalità telematica sarà obbligatoria. Il modello è contenuto nell’allegato A del decreto ministeriale e disponibile sul portale Cliclavoro (al quale registrarsi tramite PIN INPS), nonché presso i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, CAF e patronati.
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Procedura online
La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.
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Ricordiamo che il decreto attuativo del Jobs Act (Dlgs 151/2015) prevede sanzioni da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro che alterano i moduli di dimissioni (articolo 26, comma 5). L’accertamento è di competenza della Direzione Territoriale del Lavoro.
Stop dimissioni in bianco
La pratica che si vuole combattere è quella delle dimissioni in bianco, che consiste nel far firmare al dipendente un foglio di dimissioni senza data, spesso proprio al momento nell’assunzione, che l’impresa può quindi utilizzare in qualsiasi momento. Il fenomeno, storicamente, riguarda le lavoratrici donne, per costringerle a dimettersi in caso di maternità. Le dimissioni con formato esclusivamente digitale hanno data certa, è impossibile “preconfezionarle”. Dal 12 marzo, quindi, non sarà più possibile attuare dimissioni “forzate” perchè il documento ha un codice identificativo e una data di trasmissione, che impediscono pratiche come quella delle dimissioni in bianco.
Le nuove norme non si applicano al lavoro domestico e alle dimissioni nelle sedi di cui all’articolo 2113, IV comma del codice civile o davanti alle commissioni di certificazione. Le dimissioni delle lavoratitici in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino restano da convalidare dal Ministero del Lavoro.
Per approfondimenti: il decreto in GU