Entro il primo marzo 2016 i 26.300 esodati tutelati dalla settima salvaguardia inserita in Legge di Stabilità dovranno presentare domanda, all’INPS o alle Direzioni Territoriali del Lavoro: sui criteri relativi alla platea dei beneficiari, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, i chiarimenti operativi sono contenuti nella Circolare INPS 1/2016. Il riferimento normativo è la legge 208/2015 (commi da 263 a 270).
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Presentazione domande
Le istanze vanno presentate entro il primo marzo 2016 e per ciascuna categoria di esodati si applicano le stesse procedure previste per situazioni analoghe dalle salvaguardie precedenti. Ricordiamo che sulla modulistica c’è anche una circolare del Ministero del Lavoro (36/2015) in base alla quale, il modello di istanza deve essere messo a disposizione in pdf anche sul sito www.lavoro.gov.it. In alcuni casi la domanda andrà presentata all’INPS, in altri alla DTL. Nel dettaglio:
- lavoratori in mobilità, o trattamento speciale edile, e prosecutori volontari: presentano domanda all’INPS, direttamente online oppure attraverso i patronati. E’ necessario il PIN INPS. E’ stata introdotta una specifica categoria, chiamata “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015“, che poi prevede un’ulteriore suddivisione per le diverse categorie di lavoratori (in Mobilità o in trattamento speciale edile, autorizzati ai versamenti Volontari, autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti accreditati o accreditabili al 6 dicembre 2011);
- lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo per assistere figli con disabilità, oppure con contratto a tempo determinato: presentano domanda alla DTL competente per territorio. Attenzione: anche questi lavoratori possono esercitare l’opzione di presentare domanda all’INPS, sia direttamente online, sia attraverso i patronati.
=> Settima salvaguardia esodati: lavoratori esclusi
Platea
- 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 oppure, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi: se la cessazione dell’attività è avvenuta entro il 31 dicembre 2012, bisogna perfezionare i requisiti previdenziale pre-riforma Fornero, entro dodici mesi dalla fine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Se invece la cessazione dell’attività è avvenuta entro il 31 dicembre 2014, bisogna perfezionare i requisiti pre riforma Fornero entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Sono compresi anche i lavoratori che eventualmente abbiano sospeso la mobilità per effettuare periodi di lavoro: l’INPS specifica che eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.
- 9mila lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi in base all’articolo 1, comma 194, lettere a,f, della legge 147/2013: l’autorizzazione alla pensione deve essere antecedente al 4 dicembre 2011, ci vuole almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, la decorrenza della pensione avviene entro il 6 gennaio 2017. Questi lavoratori possono aver svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Se non hanno contributi accreditabili entro il 6 dicembre 2011, possono avere almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, a condizione che a quest’ultima data non abbiano un lavoro a tempo indeterminato.
- 6mila lavoratori cessati (articolo 1, comma 194, lettere b,c,d, della legge 147/2013): sono lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012, oppure dopo il 30 giugno 2012 ma entro il 31 dicembre 2012, o con rapporto di lavoro cessato per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. La decorrenza della pensione è il 6 gennaio 2017, in tutti i casi i lavoratori possono aver svolto attività lavorative successive alla cessazione del rapporto, sempre con l’eccezione dei contratti a tempo indeterminato.
- 2mila lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave in base all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001: decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.
- 3mila lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011: anche qui, decorrenza pensione entro il 6 gennaio 2017, mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato.
Come si vede, la decorrenza della pensione è sempre entro il 6 gennaio 2017. Attenzione: i trattamenti pensionistici non possono in nessun caso avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2016 (entrata in vigore della Legge di Stabilità).
Per approfondimenti, circolare INPS 1/2016