Integrazione salariale: guida completa INPS

di Barbara Weisz

7 Dicembre 2015 16:33

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Allargamento cassa integrazione PMI sopra i cinque dipendenti, contributo aziende, novità per apprendisti, calcolo anzianità effettiva per integrazione salariale: circolare INPS su decreto Jobs Act.

Ammortizzatori sociali

Cassa integrazione anche ai dipendenti delle PMI sopra i cinque dipendenti, (prima il limite era 15), ma anche più costi per le imprese (comprese le PMI) che utilizzano maggiormente gli ammortizzatori sociali, calcolo dell’anzianità necessaria per accedere al trattamento di integrazione salariale più stringente: sono le principali novità contenute nel decreto 148/2015 di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro attuativo del Jobs Act, su cui l’INPS ha pubblicato la circolare attuativa (197/2015).

=> Jobs Act: cassa integrazione per le piccole imprese

Il documento di prassi si concentra in particolare sulle nuove norme relative alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che spetta ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che alla data di presentazione della domanda abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. Sono esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di alta formazione e ricerca.

=> Integrazione salariale: i chiarimenti del ministero del Lavoro

Apprendistato

Quella relativa agli apprendisti è una delle novità introdotte dal decreto. Ecco le regole:

  • apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie: destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;
  • apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie: destinatari del trattamento  limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale;
  • apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie: destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Attenzione: in ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, è stabilito che, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Anzianità

Per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità necessaria per avere diritto alla cassa integrazione: 90 giorni di effettivo lavoro, quindi di effettiva presenza (a prescindere dal numero di ore). Sono compresi anche i periodi di ferie, festività, infortuni, maternità. Questo requisito si applica sia alla cassa integrazione straordinaria sia a quella ordinaria.

Contributo addizionale

E siamo al punto che maggiormente interessa le PMI, ovvero la misura della contribuzione da parte delle aziende. Il contributo addizionale non è più legato alle dimensioni aziendali, ma all’effettivo utilizzo della cassa integrazione. Traduzione: lo pagano anche le PMI sotto i 15 dipendenti. Ecco in che modo viene rimodulato il criterio in base al quale si versa il contributo addizionale per finanziare la Cig:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52  settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre il limite sopra descritto, e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • un ulteriore 15% in un quinquennio mobile.

Il contributo non è dovuto nel caso di interventi di cassa integrazione ordinaria concessi per eventi oggettivamente non evitabili, e dalle imprese sottoposte a procedure concorsuali. Tutti i dettagli sul contributo dovuto dalle imprese saranno forniti con una successiva circolare INPS.

Misura del trattamento

Per quanto riguarda la misura del trattamento di integrazione salariale, non cambia nulla: 80% dello stipendio, con tetti a 971,71 euro (per retribuzioni sotto i 2.102,24), oppure a 1.167,91 (per retribuzioni superiori a 2.102,24 euro). Cambia invece la durata massima della cassa integrazione: 24 mesi (due anni) in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 (tre anni) nel caso in cui siano stati applicati contratti di solidarietà.

Domande

Infine, i termini di presentazione della domanda da parte delle aziende: il decreto attuativo del Jobs Act è entrato in vigore il 24 settembre 2015, quindi le nuove regole sulla cassa integrazione si applicano ai trattamenti che vengono richiesti dopo questa data. Nel caso in cui la domanda sia successiva al 24 settembre, ma si riferisca a sospensioni o interruzioni dal lavoro precedenti, valgono le vecchie regole. La domanda di Cig va presentata entro 15 giorni dal momento in cui si verifica l’evento: il periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto e la circolare INPS non si calcola. Quindi, per tutte le domande di cassa integrazione relative a questo periodo, il termine è il 17 dicembre (15 giorni dal 2 dicembre). (Fonte: circolare INPS)