Con la Circolare n. 194/2015 l’INPS ha ricordato che il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità per l’erogazione dei nuovi sostegni contro la disoccupazione involontaria, come la mancata stipula del Patto di Servizio Personalizzato o la mancata partecipazione attiva al rafforzamento delle competenze per la ricerca di un lavoro alternativo, implica il taglio dell’assegno NASpI e le sanzioni possono arrivare fino alla revoca dello stato da disoccupato.
=> NASpI: calcolo durata indennità
Patto di Servizio Personalizzato
Dopo aver presentato richiesta di accesso all’indennità di disoccupazione di cui ai Decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, NASpI, il beneficiario dovrà recarsi presso il competente centro per l’impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato per confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere al sostegno contro la disoccupazione.
=> Indennità disoccupazione: mobilità o NASpI?
Si tratta di un contratto che il disoccupato firma dichiarando la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e accettare congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione. Nel caso in cui il disoccupato non si presenti, senza un giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, è previsto:
- un taglio di un quarto di una mensilità alla prima mancata presentazione;
- alla seconda la decurtazione sarà di una mensilità;
- successivamente si procederà con la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Attività laboratoriali
In caso di mancata presentazione alle attività laboratoriali al disoccupato senza un giustificato motivo, in prima istanza, verrà decurtato l’assegno di un quarto di una mensilità. Alla seconda inadempienza la decurtazione sarà pari ad una mensilità. In caso di ulteriore mancata presentazione è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Attività Formative
In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione: si perde una mensilità già la prima volta e la prestazione decade già dalla volta successiva.
Offerta di lavoro
In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.
=> Nuovi ammortizzatori sociali: chiarimenti del Ministero
Decadenza stato disoccupazione
In tutti i casi in cui la sanzione si traduce nella decadenza dallo stato di disoccupazione, il disoccupato non avrà più la possibilità di una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
Sanzioni
Le sanzioni vengono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza del disoccupato.