Licenziato senza appello? Illegittimo

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 18 Novembre 2015
Aggiornato 22 Agosto 2016 17:34

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Illegittimo licenziamento disciplinare di un dipendente che esercita in ritardo il diritto di difesa, se il datore di lavoro ignora tale richiesta.

Illegittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore se il datore di lavoro non rispetta la sua volontà di essere sentito per discolparsi, anche se la richiesta arriva in ritardo, ovvero oltre il termine dei 5 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23140 del 12 novembre 2015 in tema di contestazione disciplinare.

Secondo i giudici supremi, il termine di 5 giorni per l’esercizio del diritto di difesa non è decadenziale – quello che, una volta decorso, preclude la facoltà di esercizio – ma di decorrenza per la manifestazione del datore di lavoro di procedere con il licenziamento. Nel caso in cui tale volontà non venga ancora manifestata, il diritto di difesa del lavoratore non viene precluso.

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Dunque è da ritenersi illegittimo il licenziamento del dipendente che manifesta la volontà di essere ascoltato dal datore, anche se questo avviene oltre il termine di 5 giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare – fissato dal datore di lavoro sulla base dell’art. 7 della legge n. 300/1970 – purché venga esercitata prima dell’irrogazione della sanzione espulsiva.

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