Con la Circolare n. 30/2015 il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni recate dal provvedimento normativo di riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo n. 148/2015), con particolare riferimento alla cessazione d’attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
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Si tratta di una nota integrativa alla circolare n. 24/ 2015 con la quale il Ministero ha fornito prime indicazioni e chiarimenti operativi in tema di ammortizzatori sociali ex D.Lgs. 148/2015 e, nello specifico, sul trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Questa volta la Circolare si sofferma sul campo di applicazione dell’istituto delle cassa integrazione guadagni straordinaria, sulla causale d’intervento della crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività e in merito alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà.
Crisi aziendali
Con riferimento alle crisi aziendali il Ministero precisa che per l’unità produttiva oggetto di cessazione i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. Questo vale per qualunque causale essendo l’unità produttiva evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.
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Presentazione delle istanze
Per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero successivamente al 24 settembre 2015, relative a proroghe dei trattamenti di CIGS sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto, si applicheranno le disposizioni relative alla normativa previgente.