Il congedo parentale a ore esteso dal Jobs Act (Dlgs 80/2015) a tutti i dipendenti non è cumulabile con i permessi di maternità utilizzati nella stessa giornata lavorativa ma si può sommare con quelli fruiti per disabilità e assistenza ai familiari: lo chiarisce l’INPS con il Messaggio n.6704 del 3 novembre, che fa seguito alla Circolare n.152 del 18 agosto 2015 contenente le regole attuative per fruire del congedo parentale a ore e fa il punto sulla sua applicazione pratica, in linea con il dettato delle novità di cui all’articolo 7 del Dlgs 80/2015:
«la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale».
=> Congedo parentale a ore: istruzioni INPS
In pratica, le nuove direttive INPS sulla compatibilità fra le diverse forme di permesso rispondono alla ratio della legge, ossia alla:
«esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa».
=> Conciliazione vita-lavoro: le misure del Jobs Act
Cumulabilità
NO
- Congedo a ore per altro figlio: non è possibile fruire nella stessa giornata di congedi parentali a ore per figli diversi;
- riposi per allattamento: non si può utilizzare un congedo a ore nei giorni di riposo per allattamento (articoli 39-40 Dlgs 151/2001) anche se riferiti ad altro figlio;
- permessi orari in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio, anche se disabile (articolo 33 Dlgs 151/2001): non sono compatibili, quindi non si possono sommare.
SI
- Permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (articolo 33, comma 3, legge 1992/104): sono compatibili, quindi si possono sommare ai congedi a ore;
- permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art. 33, comma 6, legge 1992/104): non ci sono incompatibilità, quindi si possono utilizzare contemporaneamente.
Le regole sopra esposte valgono nel caso in cui non ci sia una contrattazione collettiva o aziendale, che può fissare paletti diversi.
6704/2015