Per il 2021, l’importo dell’assegno mensile di incollocabilità resta pari a 263,37 euro (fino al 30 giugno 2022) e, come di consueto, viene accreditato assieme alla rendita diretta per inabilità. I nuovi importi sono stati fissati dal DM Lavoro n. 173 del 1° settembre 2021. Si tratta di una prestazione economica di tipo assistenziale erogata dall’INAIL ai soggetti impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo, invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
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Requisiti assegno incollocabilità 2021
- Età non superiore a 65 anni;
- impossibilità di collocamento in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti);
- inabilità per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al 34% riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007;
- mensilmente agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede competente.
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Domanda assegno di incollocabilità
Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza, indicando dati anagrafici del richiedente e descrizione dell’invalidità lavorativa o extra-lavorativa, allegando fotocopia del documento identità ed eventuale certificazione di invalidità extra-lavorativa. Una volta che l’INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto.
Pagamento prestazione
L’assegno viene erogato nel mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino ai 65 anni di età, a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. Viene pagato con:
- accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale;
- carta prepagata dotata di IBAN;
- istituti convenzionati con l’INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all’estero;
- sportello postale o bancario, per importi inferiori alla soglia massima del contante.