Arrivano con la circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015 le prime indicazioni del Ministero del Lavoro sul regime intertemporale della maxi-sanzione per il lavoro nero a seguito delle novità legislative introdotte dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 151/2015. In sintesi, con l’entrata in vigore del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro (Jobs Act), per l’applicazione delle sanzioni non conta più la giornata lavorativa ma il periodo durante il quale il lavoratore è impiegato irregolarmente.
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Applicazione
Tra i chiarimenti del Ministero del Lavoro, il fatto che alle condotte illecite iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015) va applicato l’apparato sanzionatorio previgente. Diversamente, se la condotta irregolare è iniziata sotto la previgente disciplina ed è proseguita dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, si applica la nuova disciplina.
Sanzioni
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione di quello domestico, si applica la maxi-sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 1500 a 9mila euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego per un periodo fino a 30 giorni effettivi di lavoro;
- da 3mila a 8mila euro per ciascun lavoratore, in caso di impiego fra i 30 e i 60 giorni;
- da 6mila a 36mila euro, in caso di impiego oltre i 60 giorni.
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Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero senza permesso di soggiorno (in questo caso per il datore di lavoro scatta anche la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), oppure sia minore in età non lavorativa.