La cassa integrazione riformata dal decreto attuativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali comporta novità anche per le imprese, con la nuova decadenza per la richiesta di rimborso all’INPS. Il trattamento viene infatti anticipato dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga, con importo rimborsato dall’INPS o conguagliato in base alle norme sui contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A chiarire causali, durata e procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è la Circolare del Ministero del Lavoro 24/2015.
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Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre (entrata in vigore del Dlgs 148/2015) o in data anteriore ma non ancora conclusi al 24 settembre, è introdotto il termine di 6 mesi dalla fine del periodo di paga. Quindi, se ad esempio il periodo autorizzato di cassa integrazione scade il primo ottobre, l’azienda può chiedere il rimborso INPS o effettuare il conguaglio fino al 30 aprile (sei mesi dal 30 ottobre).
Attenzione: se il provvedimento di concessione è successivo al termine del trattamento di integrazione salariale autorizzato, i 6 mesi decorrono dalla concessione. Quindi, se ad esempio il trattamento è autorizzato dal primo dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con decreto direttoriale emesso il primo gennaio 2017, allora i 6 mesi decorreranno dal gennaio 2017.
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Nel caso in cui non sia ancora stato chiesto il rimborso INPS per trattamenti conclusi prima del 24 settembre, i 6 mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto (quindi, bisogna chiedere il rimborso entro il 24 marzo, a pena di decadenza) oppure, se successiva, dalla data del provvedimento di autorizzazione. Esempio: trattamento di integrazione salariale dal primo dicembre 2013 al 30 novembre 2014, i sei mesi si calcolano dal 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto di riforma ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro). Se però il decreto di concessione è stato emesso il 30 settembre 2015, i 6 mesi decorrono da tale data.
Resta possibile, per la cassa integrazione straordinaria, il pagamento diretto da parte dell’INPS, che deve essere disposto dal ministero del Lavoro contestualmente al provvedimento di concessione. L’impresa deve farne richiesta, sulla base di documentate difficoltà finanziarie. Il pagamento diretto INPS può essere revocato nel caso in cui il servizio ispettivo accetti l’asseza di difficoltà finanziarie dell’azienda.