Obbligo di assunzione di almeno un lavoratore con disabilità per i datori di lavoro che occupano in azienda tra 15 e 35 dipendenti, dal 1° gennaio 2017 ed entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo: è una delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (Dl n. 151/2015) attuativo del Jobs Act, che interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro subordinato.
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Nuovi obblighi
Le modifiche relative al collocamento mirato dei lavoratori disabili mettono fine al regime transitorio che, dopo l’entrata in vigore della legge 68/1999, ha previsto un’applicazione graduale degli obblighi da parte di datori di lavoro precedentemente esclusi dalla normativa. In particolare la soppressione dell’art. 3, comma 2 della legge 68/1999 ha l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone affette da disabilità. Tale obbligo si applica anche a partiti politici, organizzazioni sindacali o senza scopo di lucro che operino nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione.
Computo
L’art. 4 del decreto prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, a patto di avere riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa al 45%.
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Chiamata
Tra le novità, anche la possibilità per tutti i datori di lavoro di assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (articolo 6 del decreto). Lo scopo è di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’avviamento lavoratori a cura dei servizi competenti avverrà solo nel caso di mancata assunzione dei datori di lavoro.
Datori di lavoro esonerati
Sono esonerati dall’obbligo di assumere un lavoratore disabile le aziende con addetti impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Per essere esonerati i datori di lavoro dovranno autocertificare il rischio e versare al Fondo per il diritto al la voro dei disabili una quota pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Rimane invariato il regime sanzionatorio.
Incentivi
Semplificato invece il procedimento per il riconoscimento degli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità (art. 10 del decreto) che consistono nell’erogazione del 70% o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa, per un periodo di 36 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, 60 mesi, in caso di assunzioni di persone con disabilità intellettiva e psichica (sia a tempo indeterminato, sia determinato ma superiore a 12 mesi). L’incentivo, viene corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce UNIEMENS ed è riconosciuto dall’INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo l’ordine di presentazione delle domande.