I benefici per la pensione anticipata in caso di lavori usuranti non sono cumulabili con quelli per lavoratori invalidi: lo chiarisce il Ministero del Lavoro, rispondendo a specifico quesito. Il punto riguarda la compatibilità del Dlgs 67/2011, in base al quale coloro che effettuano lavori usuranti possono andare in pensione con cinque anni di anticipo, con la legge 388/2000, che a sua volta prevede benefici pensionistici per persone con invalidità superiore al 74% (due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro, fino a un massimo contributo pari a cinque anni).
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Il beneficio per i lavoratori usuranti è riconosciuto a coloro che svolgono mansioni particolarmente faticose e pesanti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività. I lavori pesanti sono definiti dall‘articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 (lavori in miniera, cava, galleria, palombari, esposizione all’amianto), e dalla stessa legge 67/2011 (addetti alla catena di montaggio, conducenti di veicoli adibiti a spazio pubblico collettivo. Come detto, l’agevolazione consiste in cinque anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione di vecchiaia, con il possesso dei seguenti requisiti: 35 anni di contributi e almeno 61 anni e tre mesi di età.
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L’agevolazione riguarda anche i lavoratori notturni, per i quali però sono diversi i requisiti necessari, che cambiano a seconda del numero di notti lavorate: ci vogliono sempre 35 anni di contributi, mentre l’età minima è pari a 61 anni e tre mesi in caso di lavoro notturno per almeno 78 giorni all’anno, 62 anni e tre mesi se le nnotti sono comprese fra 72 e 77, 63 anni e tre mesi per lavoro notturno fra 64 e 71 notti.
Il ministero precisa che per tutti questi lavoratori resta valida l’opzione di ritirarsi con cinque anni di anticipo. Ma il beneficio non può culumarsi con quello previsti dall’articolo 80, comma 2, della legge 388/2000, che in base al meccanismo sopra spiegato di fatto consente alle persone con invalidità di ritirarsi con cinque anni di anticipo.
L’unica cumulabilità consentita riguarda i lavoratori esposti all’amianto, che possono applicare oltre al beneficio dei cinque anni di anticpo quello previsto dalla legge 413/1984, che regolamenta l’accesso alla pensione per i lavori marittimi.