I lavoratori esposti all’amianto a cui l’INAIL ha revocato le certificazioni hanno comunque diritto alle agevolazioni pensionistiche, con un unico paletto: non dovevano essere già titolari di un trattamento previdenziale lo scorso 1 gennaio 2015. La precisazione arriva dall’INPS, con circolare 143/2015, che di fatto rappresenta il via libera operativo a una norma prevista dalla Legge di Stabilità, e poi chiarita con il successivo Dl 65/2015.
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Al centro della vicenda, il beneficio pensionistico previsto per i lavoratori esposti all’amianto dal comma 8 dell’articolo 13 della legge 257/92. Prevede una forma di accesso anticipato alla pensione per i lavoratori esposti all’amianto per almeno 10 anni (in pratica, i periodi di lavoro in cui si è verificata l’esposizione vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5). Ebbene, la Legge di Stabilità era intervenuta per introdurre una deroga, dopo che l’INAIL ha revocato una serie di certificazioni, necessarie per conseguire il beneficio. Con l’articolo 1, comma 112, la manovra 2015 (legge 190/2014), ha stabilito di non tener conto dei provvedimeti di annullamento INAIL per “i lavoratori attualmente in servizio”. Successivamente, l’articolo 5 – bis del dl 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 109/2015, ha introdotto un’interpretazione autentica, stabilendo che per “lavoratori attualmente in servizio” si intendono tutti coloro che al primo gennaio scorso non erano già beneficiari di trattamenti pensionistici. Significa che hanno diritto al beneficio previdenziale relativo all’esposizione all’amianto anche coloro che lo scorso primo gennaio 2015 avevano già lasciato il lavoro.
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Ora, arriva anche la circolare INPS che fa operativamente partire l’operazione:
«le domande di ricostituzione del conto assicurativo e/o di pensione eventualmente respinte sulla base di una diversa interpretazione della norma in argomento – si legge nella circolare -, andranno riesaminate in considerazione di quanto indicato al riguardo dal legislatore con le disposizioni di interpretazione autentica sopra riportate».
Dunque, anche i lavoratori a cui, in base a questa interpretazione autentica, spetta il beneficio, rientrano nelle istruzioni già comunicate dall’INPS con la circolare numero 51 del 26 febbraio 2015. In pratica, restano solo due casi in cui questi lavoratori non possono presentare domanda d pensione:
- se erano già titolari di un trattamento lo scorso 1 gennaio 2015;
- se la certificazione è stata ottenuta con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. (Fonte: circolare INPS 143/2015)