Il congedo maternità obbligatorio, in caso di parto fortemente prematuro, può prolungarsi fino a sette mesi: è una delle informazioni più importanti contenute nella Circolare 17/2015 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro relativa al decreto applicativo del Jobs Act sulla conciliazione vita – lavoro. Il riferimento normativo è il decreto 80/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno. La circolare approfondisce tutti i diversi aspetti del provvedimento: congedo maternità più flessibile, congedi parentali fino a 12 anni, lavoro notturno, novità per lavoratori autonomi, telelavoro, congedo per violenza di genere, part-time. Vediamo, in particolare, quali sono le novità relative al congedo di maternità e ai congedi parentali per lavoratrici e lavoratori dipendenti.
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C’è una premessa da sottolineare: le norme contenute in questo decreto sono, per lo più, valide in via sperimentale per il solo 2015. E’ in realtà previsto che diventino strutturali, ma bisogna aspettare l’approvazione definitiva del nuovo decreto ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2015.
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Congedo Maternità: parto prematuro
L’articolo 2 del decreto prevede una maggiore tutela per le madri in caso di parti prematuri: in caso di nascita avvenuta prima del previsto le giornate perse, ricalcolate in base alla data del parto effettivo, si aggiungono in coda, anche se la somma dei due periodi supera i cinque mesi. Tecnicamente, è stato riscritto il comma d dell’articolo 16 del Decreto legislativo 151/2001.
Esempio: data presunta del parto, 10 marzo 2015. Inizio congedo obbligatorio presunto: 10 gennaio 2015. Parto effettivo: 2 gennaio 2015 (fortemente prematuro). L’inizio del congedo obbligatorio ricalcolato sarebbe il 2 novembre 2014. Quindi, la lavoratrice ha diritto ad aggiungere due mesi in coda al congedo che aveva preso in base al parto presunto, che terminava il 10 giugno 2015. Risultato: il congedo effettivo terminerà il 10 agosto 2015.
Di fatto, la lavoratrice starà quindi a casa dal 2 gennaio al 10 agosto 2015, utilizzando in tutto 7 mesi e 8 giorni di maternità.
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Congedo Maternità: ricovero del neonato
La madre può sospendere il congedo obbligatorio in caso di ricovero del neonato, e completare poi la fruizione del congedo quando termina la degenza ospedaliera del figlio. Tecnicamente, l’articolo 2, comma 1, lettera b del decreto Jobs Act aggiunge l’articolo 16 bis al Dlgs 151/2001. Per riprendere l’attività lavorativa durante il ricovero del figlio, la madre deve presentare certificato medico che assicuri la compatibilità con lo stato di salute. Questo diritto all’interruzione del congedo obbligatorio è una novità assoluta, (prima c’era il divieto di lavorare durante il congedo obbligatorio), che il legislatore ha introdotto per dare alla madre la possibilità di utilizzare eventualmente i giorni di congedo che perde in un momento successivo. La norma è applicabile anche in caso di adozione o affidamento.
Indennità di maternità e licenziamento
La madre ha diritto all’indennità di maternità anche nel caso in cui venga licenziata per giusta causa nel corso del congedo. Lo prevede l’articolo 3 del decreto, che modifica il comma 1 dell’articolo 24 del Dlgs 151/2001. In questo caso, l’indennità di maternità verrà erogata direttamente dall’INPS.
Diritto del padre al congedo
In caso di decesso o grave infermità della madre, il diritto del padre a prendere il congedo di maternità è esteso ai casi in cui la donna sia una lavoratrice autonoma (prima era limitati ai casi in cui era dipendente). Viene anche esteso al padre, se è lavoratore dipendente, anche quando la madre non è lavoratrice dipendente, il diritto a chiedere il congedo non retribuito per il periodo di permanenza all’estero richiesto in caso di adozioni internazionali. Prima, il padre aveva questo diritto solo se anche la madre era una lavoratrice dipendente.
Congedi parentali
Qui ci sono una serie di novità. La più importante è il prolungamento della possibilità di usufruire del congedo parentale fino ai 12 anni di vita del bambino (prima era limitata ai primi otto anni). Garantita la possibilità di fruire di questi congedi su base oraria anche quando non c’è una specifica regolamentazione nei contratti collettivi di riferimento. Vengono ridotti i tempi di preavviso al datore di lavoro per la richiesta di congedo parentale: cinque giorni, e non più 15, che scendono a due nel caso di congedo su base oraria. Ampliato anche il periodo in cui si ha diritto all‘indennità del 30%, portato ai primi sei anni di viat del figlio (prima erano tre).
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17/2015