Il D.Lgs. n. 81/2015 attuativo del Jobs Act (che ha attuato una riforma dei contratti) prevede modifiche anche per il lavoro accessorio (artt. 48-49), tra cui le nuove modalità di comunicazione alla DTL dei dati anagrafici e del luogo della prestazione di lavoro. Per ora, però, la nuova procedura telematica a carico dei committenti (professionisti e imprese) da effettuare prima dell’inizio della prestazione resta in standby, in attesa dell’attivazione. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota direttoriale sulla nuova procedura per la comunicazione di inizio prestazione.
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Adeguamento procedure
Come precisa la nota direttoriale, per il momento resta valida la procedura attualmente in uso, ovvero la denuncia all’INPS e agli Istituti previdenziali, fino a quando il Ministero non terminerà i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche. In generale, se il committente è un’impresa o un professionista deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente dati anagrafici e luogo della prestazione di lavoro nei trenta giorni successivi. Quest’ultimo adempimento tuttavia, chiarisce il Ministero, dovrà ancora essere assolto con l’INPS secondo le seguenti modalità:
- per i committenti muniti di PIN: servizi online – lavoro occasionale accessorio, committenti /datori di lavoro;
- per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): servizi online – lavoro occasionale accessorio – attivazione voucher INPS;
- per i delegati: servizi online – lavoro occasionale accessorio – consulenti associazioni e delegati;
- contact center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso o al n. 06164164, a pagamento, da cellulare;
- sede INPS.
Altre novità
Tra le altre novità, entrate in vigore dal 25 giugno, ricordiamo il limite annuo per i voucher lavoro, portato a 7.000 euro (dagli attuali 5.000) per la totalità dei committenti o professionisti nel corso dell’anno.
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Voucher lavoro
Ricordiamo che il lavoro accessorio è retribuito attraverso i voucher, che il committente acquista in modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i buoni lavoro anche presso le ricevitorie autorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).
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Voucher e precariato
Con riferimento alla nuova normativa in tema di voucher, non sono mancate critiche, arrivate in primo luogo dalla Cgil che ha definito i voucher, la nuova frontiera del lavoro precario e sottopagato perché consentono alle imprese di assumerei lavoratori senza farsi carico di alcun onere contributivo. I voucher, spiega la Cgil, consentono di assumere e licenziare quando si vuole, non danno diritto alle prestazioni di malattia, né di maternità, disoccupazione e assegni familiari:
“Siamo al lavoro pagato con i buoni, dando spazio in questo modo allo sfruttamento, alla penetrazione nel nostro sistema produttivo della malavita organizzata, alla dequalificazione del lavoro e dei lavoratori e alla negazione dei diritti”.
Tutti motivi per cui la Cgil sta mandando avanti una campagna di contrasto al:
“Jobs Act, ai voucher, al taglio delle tutele sociali, ribadendo la centralità dei contratti nazionali di lavoro e il rispetto della dignità di lavora e di chi il lavoro lo sta cercando”.