La libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria competitività sul mercato prende nome di Reti di imprese, basata appunto su un contratto di rete.
Tale opportunità è stata introdotta dal legislatore con il D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009 convertito dalla Legge 33 del 9 aprile 2009.
In questo modo si tende sempre più a instaurare sinergia tra le imprese creando un modello altamente flessibile in grado si sfruttare al meglio i punti di forza di ciascuna impresa.
In pratica con il contratto di rete le imprese aderenti collaborano dal punto di vista industriale, commerciale, tecnico o tecnologico e si scambiano il know-how secondo modalità predeterminate.
Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete, le attività comuni poste a base della rete, l'individuazione di un programma di rete con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa aderente e la durata del contratto.
Può essere redatto da due o più imprese e prevede la definizione di un programma da realizzarsi tramite risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo a cui vanno attribuiti poteri di rappresentanza delle imprese aderenti al contratto.
Dal punto di vista fiscale è previsto che fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 la quota dei profitti che sarà destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l'anno successivo degli investimenti previsti dal contratto di rete, se accantonata ad apposita riserva concorrerà alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata.
Affinché ciò sia possibile è, comunque necessario rispettare tre condizioni:
- il programma di rete deve essere asseverato da organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale o da enti pubblici individuati dal decreto del Ministero dell'Economia;
- la riserva deve essere utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite;
- la quota degli utili detassati non potrà superare il limite di un milione di euro.
In merito all'asseverazione di cui al primo punto, sarà rilasciata previo riscontro della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. A vigilare sarà l'Agenzia delle Entrate che potrà revocare i benefici indebitamente fruiti. L'agevolazione potrà essere fruita in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili diretti al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.