La costituzione di una S.p.A. deve avvenire attraverso atto pubblico e capitale sociale non inferiore a 120.000 euro. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Società per Azioni.
L'atto costitutivo deve indicare:
- dati anagrafici dei soci e numero delle azioni assegnate a ciascuno;
- comune ove è posta la sede della società o le eventuali sedi secondarie;
- attività che costituisce l'oggetto sociale;
- capitale sottoscritto e quello versato;
- numero e valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- valore dei beni e dei crediti eventualmente conferiti dai soci;
- norme per la ripartizione degli utili ed eventuali benefici stabiliti a favore dei soci;
- sistema di amministrazione adottato;
- numero dei componenti del collegio sindacale e nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza;
- importo globale delle spese di costituzione a carico della società ;
- durata della società o il periodo di tempo, non superiore a un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto prevalgono le clausole indicate nello statuto.
Se nell'atto costitutivo non è indicato diversamente, il conferimento dovrà farsi in denaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare. In caso di conferimento di beni in natura è necessario presentare la relazione giurata, da allegare all'atto costitutivo, di un esperto presentato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società , contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.
Per procedere alla costituzione della Società per Azioni è necessario che il capitale sociale sia sottoscritto per intero, siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti e che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società , in relazione al suo particolare oggetto.