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Accantonamento, rivalutazione e destinazione del TFR

di Nicola Santangelo

Pubblicato 15 Settembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Il trattamento di fine rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile il quale stabilisce che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Il TRF, quindi, è un risparmio forzoso che il datore di lavoro opera sulle retribuzioni dei lavoratori e che corrisponderà  al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFR viene accantonato con cadenza mensile ed è ottenuto sommando, per ciascun anno, una quota non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno in corso (dovranno, pertanto, essere prese in considerazione tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale in dipendenza del rapporto di lavoro) diviso 13,5.
Qualora il periodo di riferimento sia inferiore all'anno solare, la quota deve essere proporzionalmente ridotta. All’interno di Pmi.it è disponibile un esempio per il calcolo del TFR con Excel.

L'ammontare complessivo dell'indennità  maturata a favore del prestatore di lavoro deve essere rivalutato alla fine di ogni esercizio applicando un tasso fisso nella misura dell'1,50% a cui dovrà  essere sommato un tasso variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre del precedente anno.

Dal punto di vista contabile l'accantonamento del TFR va imputato a Conto Economico mentre il relativo Fondo Accantonamento va indicato nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Dare Avere
Trattamento Fine Rapporto 25.000,00
Fondo accantonamento TFR 25.000,00

A partire dal 2007 il TRF, tuttavia, muta il proprio fine divenendo modalità  ordinaria di finanziamento di qualsiasi forma di previdenza complementare. Dal 1° gennaio 2007, infatti, i dipendenti avranno sei mesi di tempo per esprimere il proprio parere sulla destinazione del TFR. Le alternative possono essere quelle di far conferire l'importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare scelta liberamente o lasciarlo presso il proprio datore di lavoro. Se entro sei mesi il lavoratore non avrà  manifestato la propria scelta, sulla base del silenzio-assenso il datore di lavoro dovrà  trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo.