Giro di vite sulle assenze ingiustificate: è questa la novità più importante in materia di dimissioni volontarie al posto del licenziamento forzato introdotto dal Decreto Collegato Lavoro ed in vigore dal 12 gennaio.
Tra le altre disposizioni del provvedimento spiccano anche il nuovo contratto misto dei dipendenti-forfettari, le nuove regole per il rinnovo dei contratti stagionali e per il periodo di prova di quelli a termine, le nuove scadenze per l’attivazione dello smart working, le tutele per libere professioniste durante la gravidanza e la compatibilità fra CIG e redditi da lavoro.
Le dimissioni per assenza ingiustificata
Il ddl 2023/2024, con l’articolo 19 introduce la fattispecie delle dimissioni per assenza ingiustificata. Se il lavoratore si assenta dal lavoro per oltre 15 giorni (oppure per un diverso periodo previsto dal Contratto Collettivo di riferimento), ha un comportamento che la legge equipara alle dimissioni.
Prima era l’azienda ad essere costretta a licenziare il lavoratore “sparito”, che però in questo modo guadagnava il diritto al sussidio di disoccupazione. Ora, invece, configurandosi una nuova formula di dimissioni, non si ha più diritto alla NASPI.
Ed è proprio questa la ratio della norma: impedire l’accesso all‘ammortizzatore sociale a fronte di comportamenti scorretti, con l’unico obiettivo di farsi licenziare così da tornare liberi ed in più percepire anche un’indennità che può durare fino a due anni.
Notifica dimissioni volontarie
La procedura che si attiva in base alla nuova legge è la seguente: dopo i 15 giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro invia una comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Il rapporto di lavoro si intende così risolto per volontà del lavoratore, quindi per dimissioni volontarie. Fattispecie che, come detto, non dà diritto alla NASPI.
Attenzione: queste regole non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Le altre novità del Collegato Lavoro
Il nuovo contratto misto è riservato alle delle Partite IVA che applicano il regime forfettario ma che sono anche dipendenti del loro principale committente, nel solo caso in cui si tratti di aziende oltre 250 dipendenti e che il rapporto di lavoro sia part-time al 40-50%, firmato assieme all’incarico professionale per professionisti in albo, mentre per gli autonomi può essere utilizzato solo con specifici accordi aziendali di prossimità.
Per quanto riguarda lo smart working viene introdotto un termine specifico per comunicare al Ministero del Lavoro l’attivazione della modalità di lavoro agile: entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. Resta la procedura semplificata introdotta nel 2022, per cui non è più necessario inviare al dicastero ogni singolo accordo individuale, ma basta effettuare una comunicazione che riporta i nominativi del lavoratore e la data di inizio e fine dello smart working. Le regole precise sono contenute nell’articolo 23 della legge 81/2017.
Infine, si segnalano:
- regole flessibili sulle riassunzioni a termine con contratto stagionale nel periodo cuscinetto, per esigenze tecnico-produttive o collegate a picchi o cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti;
- il lavoratore in cassa integrazione che accetta contratti a termine inferiori a sei mesi perde il diritto alla CIG solo per le giornate di lavoro effettuate, comunicando all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- il periodo di prova nei contratti a termine diventa pari ad 1 giorno di prestazione per ogni 15 giorni di calendario (ma sempre tra i 2 e i 15 giorni per i rapporti di lavoro inferiori ai 6 mesi e sempre pari a 30 giorni per i contratti tra 6 e 12 mesi);
- i professionisti con ricovero d’urgenza per infortunio o malattia grave dei figli minorenni e per gravidanza (tra l’ottavo mese e il 30esimo giorno successivo al parto), hanno diritto a 60 giorni di sospensione dei termini fiscali.