Con l’entrata in vigore del Decreto IRPEF-IRES, dal 1° gennaio 2025 scattano le nuove regole in tema di fringe benefit concessi ai dipendenti dai datori di lavoro. La nuova normativa modifica la rilevanza fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti aggiornando il regime tradizionalmente soggetto ad un limite di esenzione fiscale pari a 258,23 euro.
A cambiare, dal 2025, sono i criteri utilizzati per determinare il valore dei beni e dei servizi ceduti ai lavoratori dipendenti: il valore viene identificato nel prezzo mediamente praticato oppure sul costo sostenuto dall’azienda. Il valore si può ricavare attraverso i listini dei fornitori, oppure dai listini messi a disposizione dalle Camere di Commercio o dalle tariffe professionali, mentre viene eliminato il riferimento al prezzo praticato dal grossista per i beni prodotti dall’azienda.
In questo modo, i beni concessi ai dipendenti ancora in fase di sviluppo e non immessi sul mercato potrebbero rivelarsi vantaggiosi per i datori di lavoro, grazie all’applicazione del costo di produzione e non del prezzo di mercato.
Vediamo tutto in dettaglio.
Nuovo metodo di calcolo per i fringe benefit 2025
Il decreto legislativo 192/2024 modifica l’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir), con impatto sul trattamento fiscale di beni e servizi concessi ai dipendenti e ai loro familiari a carico. Ricordiamo inoltre che, anche se via generale i fringe benefit sono esenti da imposizione entro il limite di 258,23 euro annui. Per il 2024 e 2025 tale soglia è stata innalzata a 1.000 euro (o 2.000 euro per dipendenti con figli a carico) grazie a una misura straordinaria prevista nella Legge di Bilancio.
Cosa cambia nel calcolo del valore dei beni e servizi
La novità più rilevante riguarda il metodo di determinazione del valore fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti. Il valore dei beni prodotti dall’azienda non è più calcolato in base al prezzo mediamente praticato al grossista: dal 1° gennaio 2025, questo criterio sarà sostituito da una nuova regola: il valore sarà calcolato in base al prezzo medio praticato dall’azienda al momento della cessione al dipendente; se il prezzo medio non è disponibile, il valore sarà determinato dal costo effettivo sostenuto dall’azienda.
Questa modifica elimina il riferimento al grossista, spesso difficile da applicare, e amplia il criterio di valutazione, includendo anche i servizi erogati dall’azienda.
Impatti per i datori di lavoro e i dipendenti
La nuova disciplina si applica a tutte le aziende che concedono beni o servizi ai propri dipendenti.
Il nuovo metodo di calcolo porta in generale diversi vantaggi (in caso di beni in fase di sviluppo o non ancora immessi sul mercato, il valore fiscale sarà determinato sul costo di produzione, generalmente inferiore al prezzo di mercato.) ma nasconde anche il rischio di un impatto fiscale: l’imponibilità dei fringe benefit potrebbe variare a seconda del nuovo valore determinato dall’azienda, incidendo sulla tassazione personale.