Forse non tutti i lavoratori sanno che il congedo di paternità obbligatorio da alcuni anni è in realtà soggetto a prescrizione e decadenza, resi noti dall’INPS nel nuovo Messaggio n. 4301/2024: in deroga a quanto disposto dal Codice Civile, viene applicato il termine annuale.
Esattamente come avviene per l’indennità di malattia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, riconosce un collegamento normativo tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia.
Anche la decadenza relativa al congedo di paternità fa riferimento al termine annuale, tenendo conto di specifiche previsioni normative.
Congedo di paternità: come funziona
Il diritto al congedo obbligatorio di paternità per i lavoratori dipendenti prevede un’indennità retributiva al 100%, introdotto in modo strutturale dall’articolo 27-bis del Testo Unico sulla maternità e paternità (Dlgs n. 151/2001). Garantisce 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) da fruire in modo autonomo e indipendente rispetto al congedo della madre.
Questo periodo non è frazionabile in ore ma può essere utilizzato in modo non continuativo. Può essere inoltre cumulato con il congedo di paternità alternativo, che si applica in caso di morte, grave infermità o abbandono del minore da parte della madre (ma non può essere utilizzato negli stessi giorni).
Il beneficio è riconosciuto a tutti i dipendenti inclusi quelli pubblici, ai lavoratori domestici e agli agricoli a tempo determinato. Esclusi invece i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata INPS.
La domanda deve essere presentata al datore di lavoro in forma scritta o attraverso il sistema informativo aziendale, se disponibile. Per i lavoratori domestici e agricoli, la domanda va inoltrata direttamente all’Inps tramite i canali telematici.
Termini di utilizzo e di prescrizione
Il congedo obbligatorio può essere utilizzato entro un periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso in caso di morte perinatale).
Il diritto all’indennità di paternità è soggetto a un termine di prescrizione breve di un anno.
- In caso di pagamento diretto decorre dall’anno successivo alla fine dell’evento.
- In caso di pagamento a conguaglio decorre dalla scadenza di ogni periodo di paga (mensile o quadrimestrale).
Questa tempistica è in linea con quanto previsto per il congedo di maternità e trova fondamento normativo nell’articolo 47 del Dpr n. 639/1970, che regola le prestazioni temporanee.
In caso di mancata richiesta entro il termine annuale, il diritto all’indennità decade. La giurisprudenza di legittimità si è infatti espressa per a garantire una ripartizione equa tra le diverse responsabilità genitoriali e la parità di genere in ambito lavorativo:
il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.
È infine previsto che l’azione giudiziaria per il riconoscimento dell’indennità debba essere avviata entro lo stesso termine.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il messaggio INPS n. 4301/2024.