Il ricalcolo della pensione anticipata, riliquidata escludendo periodi contributivi sfavorevoli, si può chiedere anche da pensionati, per la precisione al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia: è il principio affermato da nuova sentenza di Cassazione (la n. 30803/2024).
Vediamo quando è possibile esercitare tale opzione.
Neutralizzazione dei contributi svantaggiosi per la pensione
La cosiddetta neutralizzazione dei contributi consente di sterilizzare l’impatto di eventuali versamenti negli ultimi anni prima della pensione che potrebbero ridurre l’importo del trattamento previdenziale a causa delle loro caratteristiche poco favorevoli.
E’ una fattispecie tipica per chi va in pensione con il sistema retributivo e quantifica il futuro assegno in base allo stipendio degli ultimi anni di lavoro. Un principio può risolversi in uno svantaggio per chi negli anni immediatamente precedenti alla pensione ha percepito una retribuzione inferiore a quella precedente.
Di conseguenza, il Legislatore riconosce il diritto di sterilizzare i contributi che comportano uno svantaggio, seppur con una serie di condizioni: devono infatti limitarsi agli ultimi cinque anni di lavoro e non devono essere necessari per raggiungere il diritto a pensione.
Riliquidazione pensione: cosa dice la Cassazione
La Cassazione ha chiarito che il principio della neutralizzazione dei conributi si applica anche se il lavoratore è già in pensione ed esercita il diritto al ricalcolo del trattamento quando matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Questo, perché in base alle previsioni dell‘articolo 22, comma 5, della legge 153/1969, «la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia».
Di conseguenza, argomentano i Magistrati, al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento.
La Corte richiama anche la sentenza di illegittimità costituzionale della norma (articolo 3, comma 8, della legge 297/1982) che non consentiva, in caso di pensione di anzianità, il ricalcolo della pensione al raggiungimento dell’età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l’assicurato.
Le condizioni per il ricalcolo della pensione
La ratio delle norme sulla neutralizzazione dei contributi è quella «di rendere l’importo della pensione il più possibile aderente all’effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa». Quindi, nel rispetto dei vincoli previsti, chi è in pensione di anzianità può chiedere il ricalcolo applicando al neutralizzazione: l’opzione è applicabile solo agli ultimi cinque anni di retribuzione e solo per i contributi non necessari per il diritto a pensione.
Siccome per la pensione di vecchiaia bastano 20 anni di contributi, quelli versati in eccesso rispetto a questo limite e che ricadono nell’ultimo quinquennio di carriera si possono pertanto neutralizzare.
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva iniziato a lavorare nel 1965, con l’ultimo accredito contributivo che ricadeva nel 2001, andando in pensione anticipata (ex trattamento di anzianità) nel 2002. Nel 2010, al compimento dell’età pensionabile, questo contribuente ha acquisito il diritto a neutralizzare le annualità dal 1997 al 2001 ai fini del trattamento previdenziale .