Nuove indicazioni sul calcolo della NASpI per i lavoratori disoccupati che, nel quadriennio di riferimento ai fini della quantificazione del sussidio, non hanno percepito alcuna retribuzione.
Con il Messaggio n. 4254 del 13 dicembre 2024, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, l’INPS illustra le modalità di gestione della domanda di disoccupazione da parte di lavoratori licenziati privi, nel periodo preso in esame, di retribuzione esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi, in quanto collocati in cassa integrazione a zero ore.
Calcolo NASPI dopo la CIG a zero ore
In questi casi non è infatti possibile ottenere le retribuzioni imponibili utili al calcolo della prestazione. Nè si può fare riferimento al principio della neutralizzazione dei contributi penalizzanti, che si riferiscono solo alle 13 settimane di versamenti necessari ai fini del diritto alla prestazione.
Pertanto, spiega l’INPS, per questi disoccupati che richiedono la NASpI è necessario procedere con la valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale che si riferiscono alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione.
In parole semplici, per i cassintegrati a zero ore la retribuzione quadriennale per calcolare la NASpI è sostituita dalla contribuzione riconosciuta al lavoratore per i periodi di CIG.
Come calcolare la NASpI senza 4 anni di retribuzione
La NASpI viene calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili del lavoratore negli ultimi 4 anni. Tuttavia, se il lavoratore non ha avuto giornate lavorate nel quadriennio, non ha retribuzioni utili registrate nei flussi Uniemens (i dati inviati all’INPS dalle aziende).
In questi casi, spiega l’INPS di concerto con il Ministero del Lavoro, quando non esistono retribuzioni dirette nel quadriennio si utilizza una base alternativa per il calcolo, ossia si considerano i dati dell’imponibile previdenziale figurativo riferito alla cassa integrazione a zero ore.
Questo imponibile è costituito dagli importi figurativi derivanti dalla cassa integrazione, che sostituiscono la retribuzione ordinaria.
Tali dati vengono valorizzati o dall’azienda (nei casi di conguaglio) o direttamente dall’INPS (nei pagamenti diretti).
Esempio di calcolo NASPI dopo la CIG
Supponiamo il caso di un lavoratore licenziato a gennaio 2025 che ha trascorso il quadriennio precedente (2021-2024) in cassa integrazione a zero ore e che la sua azienda abbia dichiarato nei flussi Uniemens un imponibile figurativo mensile di 1.200 euro, relativo alla contribuzione previdenziale per la cassa integrazione.
- Base imponibile: si utilizza il valore figurativo mensile (1.200 euro) dichiarato dall’azienda per i mesi in cassa integrazione.
- Media retributiva mensile: si calcola la media mensile dei 48 mesi del quadriennio (
-
Importo NASpI: il sussidio si calcolata come il 75% della media mensile fino a una determinata soglia, con aggiunte proporzionali per valori superiori.
- Supponiamo che la soglia 2025 sia 1.250 euro: in questo caso, il lavoratore riceverà il 75% di 1.200 euro (
- Durata NASpI: la durata dipende dal periodo contributivo. In questo caso, i 48 mesi di cassa integrazione figurano come contribuzione, quindi la durata massima applicabile è pari a 24 mesi.