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NASPI e dimissioni volontarie: nuova stretta in Manovra

di Barbara Weisz

16 Dicembre 2024 17:38

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Nuove regole per la NASPI: restrizioni in caso di dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, almeno 13 settimane di contributi per accedere al sussidio.

La Legge di Bilancio 2025 introduce una stretta sull’accesso alla NASPI, ampliando le disposizioni già previste dal ddl Lavoro sulle dimissioni di fatto. Tra gli emendamenti alla Manovra 2025 in fase di approvazione, spicca infatti una nuova limitazione che coinvolge anche i lavoratori licenziati.

In particolare, chi nei 12 mesi precedenti alla perdita involontaria dell’occupazione aveva rassegnato dimissioni volontarie da un altro impiego, potrà accedere alla NASPI solo se ha accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo rapporto di lavoro.

Questa misura si affianca a quelle già previste per contrastare utilizzi impropri del sussidio di disoccupazione, come la norma sulle dimissioni di fatto applicabile ai lavoratori assenti ingiustificati per più di 15 giorni. L’obiettivo è prevenire abusi, come la creazione di rapporti lavorativi di brevissima durata finalizzati esclusivamente all’accesso alla NASPI.

Nuove limitazioni alla NASPI in caso di licenziamento

La NASPI è il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori dipendenti e viene erogata in caso di perdita involontaria del lavoro. Tra i requisiti previsti, rientrano le dimissioni volontarie solo se motivate da giusta causa. Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2025 sarà introdotta una restrizione aggiuntiva: i lavoratori licenziati non potranno accedere alla NASPI se, nei 12 mesi precedenti, avevano rassegnato dimissioni volontarie e non hanno maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego.

Esempi di applicazione della norma

  • Esempio 1: un lavoratore presenta dimissioni volontarie a giugno 2025. Nel febbraio 2026 trova un nuovo impiego, ma viene licenziato ad aprile 2026. Se non ha maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo lavoro, non avrà diritto alla NASPI. Questo perché le dimissioni volontarie rientrano nei 12 mesi precedenti.
  • Esempio 2: un lavoratore disoccupato da gennaio 2024 viene assunto a marzo 2025 e licenziato ad aprile dello stesso anno, dopo un mese e mezzo. In questo caso, pur con meno di 13 settimane di contributi, avrà diritto alla NASPI, poiché non ci sono state dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti.

Sono previste eccezioni per le dimissioni presentate per giusta causa o durante il periodo protetto per le lavoratrici in gravidanza.

Dimissioni di fatto: la norma del Ddl Lavoro

La stretta sulla NASPI si affianca alla norma sulle dimissioni di fatto introdotta dal ddl Lavoro, volta a contrastare pratiche elusive. Questa disposizione prevede che un’assenza ingiustificata dal lavoro superiore ai termini del contratto collettivo, o superiore a 15 giorni in caso di mancata previsione contrattuale, equivalga a dimissioni di fatto.

Con questa nuova regola, il lavoratore non ha più diritto alla NASPI, che veniva invece concessa in caso di licenziamento per assenza ingiustificata.