Il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl Lavoro (con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione) senza apportare modifiche rispetto al testo già licenziato dalla Camera.
Fra le misure più rilevanti, spicca la norma sulle dimissioni di fatto per assenze ingiustificate, il contratto misto che consente ai professionisti in regime forfettario di lavorare come dipendenti per un’azienda che è anche committente, flessibilità sui contratti stagionali, novità per il periodo di prova nei contratti a termine, tutele per libere professioniste in gravidanza, modifiche alle regole di compatibilità fra cassa integrazione e redditi da lavoro.
Vediamo tutto.
Il contratto misto per i Forfettari
Il nuovo contratto misto consente ai professionisti iscritti agli albi di applicare il regime forfettario anche nel caso in cui siano dipendenti del principale committente. Opera esclusivamente nelle aziende sopra i 250 dipendenti, è un contratto part-time al 40-50% e va firmato contestualmente all’incarico professionale. Nel caso dei lavoratori autonomi, il contratto misto può essere stipulato solo se lo prevedono specifici accordi aziendali di prossimità.
Dimissioni di fatto per assenze ingiustificate
Le dimissioni di fatto scattano sostanzialmente in caso di assenza prolungata ingiustificata del lavoratore. La misura ha il preciso obiettivo di evitare l’accesso al trattamento di disoccupazione ai lavoratori che perdono la propria occupazione per assenza ingiustificata. Attualmente, infatti, in questi casi l’azienda procede con il licenziamento e il dipendente ha quindi diritto alla NASPI.
Le dimissioni automatiche scattano se l’assenza supera il periodo previsto dal contratto collettivo applicato oppure i 15 giorni. In base alla nuova procedura, il datore di lavoro effettua una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, che effettua le verifiche del caso: il lavoratore può dimostrare l’impossibilità di giustificare l’assenza, in caso contrario si considera dimesso senza diritto alla NASpI.
Lavoro stagionale e riassunzioni a termine
Sul lavoro stagionale, il Collegato Lavoro introduce regole flessibili sulle riassunzioni a termine nel periodo cuscinetto: finora non comportavano l’automatica trasformazione a tempo indeterminato solo per le occupazioni indicate dal DPR 1525/1963, mentre adesso vengono ricomprese anche le attività utili a far fronte a intensificazioni in determinati periodi dell’anno, esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, sempre in base a previsioni inserite nei contratti di lavoro.
Cassa integrazione e redditi da lavoro
Nel disegno di legge approvato in via definitiva al Senato c’è anche una misura importante sulla cassa integrazione, con una modifica alle regole di compatibilità con il lavoro dipendente o autonomo.
Fino ad oggi era prevista la possibilità di accettare contratti a termine fino a sei mesi, sospendendo il trattamento; con le nuove regole il lavoratore perde invece il diritto alla CIG solo per le giornate di lavoro effettuate. Decade però dal diritto se non comunica all’INPS lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Altre misure del Ddl Collegato Lavoro
Novità sul periodo di prova nei contratti a termine, pari a un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario, in ogni caso compreso fra 2 e 15 giorni per i rapporti con durata fino a sei mesi e a 30 giorni per quelli compresi fra sei e 12 mesi.
=> Ddl Lavoro: cosa cambia nel periodo di prova contratti a termine
Previsti 60 giorni di sospensione dei termini fiscali per i professionisti in caso di ricovero d’urgenza per infortunio o malattia grave dei figli minorenni e per la gravidanza, fra l’ottavo mese e il 30esimo giorno successivo al parto.
Sullo smart working, si prevede che le comunicazioni del datore di lavoro al ministero sui dipendenti in lavoro agile vadanno effettuate entro 5 giorni.
Infine, viene introdotto il pagamento dilazionato dei debiti contributivi INPS e INAIL, fino a un massimo di 60 rate, con regole e criteri da stabilire con apposito decreto ministeriale.