Ddl Lavoro: dimissioni di fatto dopo assenze ingiustificate prolungate

di DLA Piper Italia

9 Dicembre 2024 11:08

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Il Ddl Lavoro ntroduce le dimissioni di fatto per assenze ingiustificate oltre i 15 giorni o le diverse previsioni dei CCNL: niente diritto alla NASPI.

Tra le più importanti e interessanti novità di prossima attuazione in materia di diritto del lavoro vi è, senza dubbio, l’introduzione della nuova fattispecie delle dimissioni di fatto. Il Ddl Lavoro, attualmente in fase di discussione in Senato, ha introdotto una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro, riconducibile a volontà e iniziativa del lavoratore stesso e qualificabile come dimissioni di fatto.

Tale nuova fattispecie è stata elaborata al fine di contrastare il fenomeno, ampiamente diffuso, che vede i lavoratori assentarsi dal lavoro per lungo tempo e senza giustificazione, al solo fine di provocare il proprio licenziamento e poter accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI).

La prassi delle assenze ingiustifcate per farsi licenziare

Negli ultimi anni si è, infatti, registrata una discutibile prassi che vede lavoratori non più interessati al posto di lavoro “forzare” il proprio licenziamento e, invece di procedere a rassegnare delle semplici dimissioni, iniziare ad assentarsi per lungo tempo dal lavoro, in assenza di alcuna giustificazione o autorizzazione.

In tale contesto, il datore di lavoro non aveva, sino ad oggi, alcuna possibilità diversa dall’avviare un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore e, all’esito dello stesso, procedere al suo licenziamento per giusta causa.

Tale meccanismo determinava – e determinerà ancora sino all’entrata in vigore della norma – il prodursi di una paradossale situazione di squilibrio tra le parti del rapporto di lavoro: da un lato il datore di lavoro, tenuto a corrispondere il c.d. ticket licenziamento per finalizzare un licenziamento voluto e provocato dallo stesso lavoratore; dall’altro lato il lavoratore che, nonostante la finzione messa in atto, attraverso il licenziamento acquisisce il diritto ad accedere alla NASpI, ammortizzatore sociale che, como noto, è riservato ai soli lavoratori che perdano involontariamente il posto di lavoro.

Tale dinamica determina quindi un’evidente e ingiusta distorsione del sistema, laddove il datore di lavoro – dinanzi all’arbitraria condotta e alle numerose assenze del lavoratore – non ha al momento alcuna alternativa diversa dal licenziamento, dovendosi peraltro far carico anche di un ulteriore esborso economico rappresentato dal versamento (obbligatorio) del contributo d’ingresso NASpI in favore dello stesso dipendente licenziato.

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La norma sulle dimissioni di fatto

Per risolvere tale problematica e arginare questa diffusissima prassi, il Legislatore ha quindi ritenuto di introdurre una misura che fungesse da correttivo a tale paradossale distorsione. A mezzo del ddl Lavoro ha quindi disposto che in caso di assenze ingiustificate superiori ai termini previsti dal CCNL, il contratto collettivo di lavoro, o comunque a un periodo di 15 giorni, il datore di lavoro avrà la facoltà di segnalare l’evento all’Ispettorato Territoriale del Lavoro così da poter provocare la risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa e per volontà del lavoratore stesso, nelle forme appunto delle “dimissioni di fatto”.

L’Ispettorato, una volta ricevuta la segnalazione del datore di lavoro, potrà a sua volta verificare la veridicità della segnalazione e l’effettività dei giorni di assenza indicati dal datore di lavoro. Nel caso in cui l’accertamento confermi la sussistenza del periodo di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si considererà automaticamente risolto e la risoluzione verrà qualificata come dimissioni di fatto.

Come detto, la risoluzione del rapporto di lavoro sarà automatica, in quanto la norma non prevede alcuna ulteriore comunicazione o adempimento a carico del datore di lavoro. L’Azienda sarà pertanto dispensata da qualsiasi ulteriore costo o adempimento connesso e conseguente alla risoluzione del predetto rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.

Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro

In tale contesto e nell’ambito di tale innovativa fattispecie risolutoria, l’Ispettorato del Lavoro assume quindi un ruolo di assoluta rilevanza. Verifica  la veridicità delle comunicazioni del datore di lavoro, dovendo l’Ente vigilare sulla trasparenza della procedura al fine di prevenire ed evitare licenziamenti arbitrari o ingiusti da parte dei datori di lavoro. Allo stesso tempo, deve garantire che la cessazione del rapporto di lavoro per c.d. dimissioni di fatto avvenga in condizione di equilibrio e parità tra le parti.

Chiarito il contesto procedurale e il ruolo dei soggetti coinvolti, è però necessario evidenziare che, come previsto dallo stesso DDL Lavoro, il descritto meccanismo delle dimissioni di fatto non troverà applicazione nei casi in cui il lavoratore riesca a dimostrare che le assenze ingiustificate siano invece state determinate da cause di forza maggiore ovvero da eventi allo stesso non imputabili. In presenza di tali giustificazioni non potrà quindi determinarsi l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro, e ciò proprio al fine di tutelare i lavoratori da possibili comportamenti abusivi e scorretti posti in essere dal datore di lavoro.

Le conseguenze pratiche delle dimissioni di fatto

In sintesi, quindi, con l’auspicata entrata in vigore di tale misura, la risoluzione dei rapporti di lavoro per “dimissioni di fatto” determinerà specifiche novità, rilevanti tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro, e in particolare:

  • il datore di lavoro non sarà più tenuto a corrispondere il c.d. ticket licenziamento che è invece dovuto nei soli casi di licenziamento ovvero nell’ipotesi di dimissioni per giusta causa, di dimissioni entro l’anno dalla nascita del bambino e di risoluzione consensuale;
  •  la risoluzione del rapporto di lavoro verrà qualificata come dimissioni (non per giusta causa) e pertanto il lavoratore dimissionario non potrà fruire del trattamento di NASPI che, come noto, spetta nei soli casi di perdita involontaria del lavoro (recesso del datore di lavoro o dimissioni per giusta causa).

In definitiva, quindi, la misura di nuova e auspicabile introduzione non potrà che portare benefici e una maggiore chiarezza in un sistema, come quello delle dimissioni per fatti concludenti e accesso al trattamento NASpI, ad oggi connotato da un’estrema incertezza e dal continuo dilagare di una prassi decisamente ingiusta e pregiudizievole per il datore di lavoro, spettatore inerme degli escamotage posti in essere dai furbetti delle assenze ingiustificate.

Resta ovviamente aperta ogni discussione e approfondimento in merito alle concrete modalità di attuazione della descritta procedura e degli strumenti di tutela che dovranno necessariamente essere attivati per consentire il pieno contradditorio e il diritto di difesa del lavoratore accusato di essersi ingiustificatamente assentato dal lavoro. Non resta quindi che attendere la definitiva entrata in vigore della misura e la pubblicazione dei necessari chiarimenti interpretativi e applicativi di tale innovativa e utile fattispecie risolutoria.

di Antonio Orsini, avvocato DLA Piper