I titolari di prestazioni di invalidità INPS sottoposte alla prova dei mezzi che non hanno comunicato all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la propria situazione reddituale relativa all’anno 2020, riceveranno una lettera di preavviso di sospensione.
Si tratta di una segnalazione che interessa i soggetti individuati a seguito delle verifiche di cui viene data notizia con il Messaggio 4097/2024 e verso i quali è stata avviata la procedura di sospensione con relativo preavviso, a mezzo raccomandata A/R.
Queste comunicazioni riguardano i percettori delle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità (DL 5/1971);
- assegno mensile di assistenza (articolo 13 Legge 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (Legge 382/1970);
- pensione ai sordi (Legge 381/1970).
Per avere diritto a queste somme, gli assistiti devono avere redditi imponibili IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge. E, nel caso in cui non presentino al dichiarazione dei redditi ordinaria, devono fornire una comunicazione all’INPS (dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008).
Le missive di preavviso che l’istituto annuncia riguardano coloro che non hanno effettuato questa comunicazione in relazione all’anno 2020. I titolari di prestazioni con preavviso di sospensione possono comunicare all’INPS i propri redditi:
- online, dall’area personale del sito www.inps.it seguendo il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite Istituti di patronato o gli altri intermediari abilitati.
L’INPS ha avviato per questi soggetti l’iter di sospensione, di cui il preavviso è il primo passaggio dopo le verifiche. Chi riceve la comunicazione ha di norma 60 giorni di tempo per sanare la propria posizione indicando i dati mancanti. Se non adempie entro questo termine, scatta la sospensione e, trascorsi altri 120 giorni, l’Istituto procede alla revoca del trattamento, con il recupero delle somme indebitamente versate.