Istruzioni sulla riforma delle sanzioni per artigiani e commercianti che pagano in ritardo i contributi INPS, restando comunque entro i 120 giorni dalla scadenza: con il Messaggio 3991/2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce indicazioni operative sulle novità contenute nel DL 19/2024, in vigore dal primo settembre.
Sanzione ridotta sui debiti contributivi INPS
Le novità in vigore dal 1° settembre 2024 sono introdotte dall’articolo 30 del Decreto Legge 19/2024, che introduce una sanzione agevolata rispetto a quanto prevedeva l’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000: si elimina infatti la maggiorazione rispetto al TUR «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori».
La riforma stabilisce che la sanzione applicata al pagamento dei contributi pagati con un ritardo fino a 120 giorni sia pari al TUR (il Tasso Ufficiale di riferimento), attualmente pari al 3,4%. Si tratta del tasso di rifinanziamento principale, in pratica il costo del denaro che la BCE applica alle banche, che varia a seconda delle scelte di politica monetaria della Banca Centrale di Francoforte.
Non si può tuttavia applicare la multa ridotta per coloro che scelgono di pagare a rate.
Regolarizzazione entro il 16 febbraio
La sanzione agevolata, spiega l’INPS, si applica a partire dal terzo trimestre 2024, il cui pagamento scadeva lo scorso 18 novembre. Quindi, i lavoratori autonomi che non hanno versato la rata di novembre, possono sanare entro il 16 febbraio pagando una sanzione ridotta del 3,4%.
Maggiorazione sui contributi pregressi
Sui contributi pregressi, invece, continua ad applicarsi la precedente regola, quindi la sanzione è pari al TUR maggiorato di 7,5 punti a fronte di un ritardo superiore ai 60 giorni.
Ratezioni senza sconto
Lo sconto sulle sanzioni non si applica nel caso in cui il contribuente in ritardo scelga un pagamento a rate. In questo caso, si applica una sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% se la domanda di dilazione viene presentata entro la scadenza delle rate, e del 7,5% se è presentata entro i successivi 60 giorni.