Il lavoratore a tempo determinato può esercitare il suo diritto di precedenza per le assunzioni stabili in azienda anche se il contratto non è ancora scaduto.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 19348 del 15 luglio 2024 ha accolto il ricorso di una lavoratrice a termine che si è vista negate l’esercizio del diritto di precedenza da parte del datore di lavoro, in quanto il rapporto professionale era ancora vigente.
Secondo i giudici, invece, la normativa di riferimento prevede solo un termine temporale relativo alla data di cessazione del contratto a tempo determinato per stabilire la decadenza del diritto, senza tuttavia specificare limiti per quanto riguarda la vigenza del contratto.
Il testo della sentenza riporta un passo del Dlgs 368/2001:
Il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio.