La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è recentemente pronunciata in merito alla normativa che regola il lavoro interinale, ribadendo alcuni concetti che sono alla base delle regole comunitarie e che devono essere rispettate dai Paesi membri.
Con la sentenza C-441/23 del 24 ottobre 2024, la Corte ha specificato che la normativa UE sul lavoro temporaneo si applica a tutti i contratti di fornitura che mettono un lavoratore a disposizione di un’impresa utilizzatrice, così come a quelli che prevedono l’assunzione di un lavoratore solo con il fine di assegnarlo temporaneamente a un’altra impresa, chiamata a dirigerlo e supervisionarlo.
La Direttiva 2008/104/CE sul lavoro temporaneo si applica dunque anche alle imprese non riconosciute come agenzie interinali secondo la normativa nazionale. Pertanto, anche ai subappaltatori e le aziende che creano filiali per esternalizzare alcuni dei lavori.
Questa interpretazione potrebbe aprire la porta a maggiori diritti per i lavoratori temporanei, permettendo loro di essere protetti anche senza un riconoscimento formale da parte del loro datore di lavoro.
In materia di salario, è quindi previsto in tutti i casi che il lavoratore inviato tramite agenzia interinale deve poter ricevere dall’impresa utilizzatrice uno stipendio pari o superiore a quello che avrebbe ricevuto in caso di assunzione diretta.
Per lo stesso criterio, la responsabilità di un licenziamento ritenuto ingiusto. La Corte di Giustizia ha stabilito che devono essere i giudici nazionali a verificare se il lavoratore risulta al momento del licenziamento sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice o meno, determinando in tal modo l’applicazione della direttiva.