Anche la contribuzione figurativa incide sul calcolo effettuato per stabilire il possesso dei requisiti per accedere alla pensione anticipata, che in base alla normativa attuale richiede un’anzianità contributiva complessiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini ed a 41 anni e 1 mese per le donne, a prescindere dall’età anagrafica.
Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 24916 del 17 settembre 2024, intervenendo in merito al valore della contribuzione figurativa in aggiunta a quella effettiva per accedere alla pensione anticipata ordinaria Fornero.
Andando contro quanto sostenuto dall’INPS, infatti, la Cassazione ha stabilito che per il pensionamento anticipato non occorre soddisfare la condizione dei 35 anni di contribuzione effettiva.
Secondo la Corte, la legge parla di anzianità contrituvia senza distinguere tra versamenti effettivi e figurativi per quanto riguarda la richiesta della pensione anticipata:
Nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
Significa che, anche i periodi di malattia, congedo, cassa integrazione ecc. che di norma generano la maturazione di periodi di anzianità figurativi finora non considerati validi nel computo dei 35 anni minimi di lavoro effettivo, secondo la Cassazione contribuiscono al raggiungimento della soglia.
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Da capire adesso se l’INPS recepirà la sentenza e con quali tempi, ma nel frattempo si apre la strada ad una stagione di potenziali ricorsi.