Tante le novità in arrivo con l’approdo in Aula alla Camera del Ddl Lavoro, fermo per quasi un anno in Commissione. Tra le modifiche più rilevanti spicca l’introduzione del nuovo contratto misto per Forfettari dipendenti e la risoluzione automatica del rapporto claccificato come “dimissioni” in caso di assenze ingiustificate. C’è anche una nuova definizione di lavoro stagionale, una nuova durata del periodo di prova e più flessibilità nei contratti di apprendistato.
Vediamo dunque come si configura il disegno di legge, che dopo l’approvazione di Montecitorio dovrà passare al Senato.
Forfettari dipendenti: il nuovo contratto
Il nuovo contratto misto istituito dal Ddl Lavoro, collegato alla Manovra 2024, consente di mantenere il regime forfettario anche in alcuni specifici casi in cui l’attività professionale o autonoma viene esercitata nei confronti di un datore con il quale sussiste un rapporto di lavoro dipendente. Attualmente, invece, questa fattispecie è vietata.
Ad oggi, il regime fiscale delle Partite IVA forfettarie è compatibile con il reddito da lavoro dipendente purché quest’ultimo non superi i 30mila euro e soltanto nel caso in cui non ci siano sovrapposizioni fra datore di lavoro e cliente. La novità proposta dal Ddl Lavoro prevede invece che le due entrate siano compatibili in soli due casi:
- per i professionisti iscritti agli Albi con contratto part-time al 40-50% in aziende con almeno 250 dipendenti;
- per gli autonomi nei casi in cui lo prevedano i contratti di prossimità.
Assenze ingiustificate equivalenti alle dimissioni
Un’altra novità di rilievo introdotta nel corso dell’esame in Commissione è la norma sulle assenze ingiustificate per un periodo più lungo di quello previsto dal contratto collettivo, e comunque per più di 15 giorni: in questi casi, risulta automaticamente risolto il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie.
Quindi, nel caso in cui si verifichi questa ipotesi, il dipendente non risulta licenziato e pertanto non matura il diritto ala NASpI né ad altri sussidi di disoccupazione.
Compatibilità fra CIG e attivita lavorativa
Nel Ddl c’è poi un’altra novità: si modifica l’attuale disciplina sulla compatibilità fra cassa integrazione e svolgimento di attività lavorativa e viene estesa a tutti i lavoratori la possibilità di lavorare durante la CIG, rinunciando a trattamento limitatamente alle giornate di lavoro effettuate. Attualmente, invece, questo sarebbe possibile solo in presenza di un contratto a termine fino a sei mesi e o di lavoro autonomo.
Vige comunque l’obbligo di darne comunicazione all’INPS.
Sospensione dei termini fiscali peri i professionisti
Per i professionisti c’è poi una nuova norma che mira a rinforzare il diritto alla malattia. In particolare, vengono sospesi i termini per gli adempimenti fiscali o contributivi (anche nei confronti dei loro clienti) nei casi di parto e di ricovero del figlio minorenne.
La legislazione attuale prevede invece che i termini siano sospesi solo nei casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza. Vengono quindi introdotte due nuove fattispecie.
Comunicazioni smart working
Infine, una novità sugli adempimenti del datore di lavoro che applica lo smart working. Le comunicazioni al Ministero con i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro in modalità agile vanno inviate entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro in smart working.
Altre novità del Ddl Lavoro
Fra le altre norme previste dal disegno di legge:
- i procedimenti di conciliazione si potranno svolgere in modalità telematica o tramite collegamenti audiovisivi;
- prevista più flessibilità sull’apprendistato, ad esempio con la possibilità di trasformare il contratto per la qualifica e il diploma professionale, una volta conseguito il predetto titolo, in apprendistato professionalizzante;
- ampliato il concetto di “attività stagionali“;
- il periodo di prova nel tempo determinato diventa pari a un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario (non può comunque durare meno di due giorni o più di 15 giorni se il contratto dura fino i sei mesi, oppure più di 30 giorni per i contratti più lunghi.