Stop al divieto di applicare il regime forfettario a chi ha o ha avuto negli ultimi due anni un rapporto di lavoro dipendente con il suo principale committente/cliente: lo prevede un emendamento approvato al Ddl Lavoro, approvato alla Camera.
La norma va a modificare la legge n. 190/2014, introducendo il contratto misto con modalità applicative e condizioni stabilite nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Una nuova tipologia contrattuale, dunque, che abilita l’applicazione del regime forfettario per professionisti che lavorano con imprese oltre i 250 dipendenti oppure per lavoratori autonomi non iscritti agli albi,
Come funziona il nuovo contratto misto dei Forfettari
Questo nuovo contratto misto sarebbe così regolato: un part-time dipendente con un orario compreso fra il 40 e il 50% a tempo indeterminato e un contratto certificato di lavoro autonomo o professionale.
I due contratti vanno stipulati contestualmente.
Non possono verificarsi sovrapposizioni con le mansioni previste dal contratto da dipendente riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, all’orario e alle giornate di lavoro.
Requisiti per professionisti e autonomi senza albo
Ci sono diversi requisiti, alcuni relativi all’azienda altri alla Partita IVA persona fisica.
- Se si rivolge a un professionista iscritto a un albo, il contratto misto è applicabile esclusivamente nelle aziende con almeno 250 dipendenti. Il numero dei dipendenti è calcolato al primo gennaio dell’anno in cui sono siglati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e quello di lavoro autonomo o d’opera professionale.
- Per applicare il contratto misto agli autonomi ci vogliono regole da inserite nei contratti di prossimità. I lavoratori sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del datore di lavoro ma non è chiaro se anche in questo caso opera il limite delle imprese solo sopra i 250 dipendenti.
Questa la formulazione dell’emendamento:
Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle per- sone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il comma 1 a cui si fa riferimento contiene appunto il requisito dei 250 dipendenti.
Forfettari, cosa cambia rispetto a oggi
Attualmente, non possono accedere al regime forfettario determinate categorie di contribuenti. La modifica inserita nel ddl Lavoro elimina la causa ostativa prevista dalla lettera d-bis del comma 57 della manovra 2015, relativa alle:
persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Attenzione: questa incompatibilità con il regime forfettario resta per i professionisti verso le aziende sotto i 250 dipendenti e per gli autonomi non iscritti ad albi professionali in mancanza dei sopra citati accordi di prossimità (normati dall’articolo 8 del dl 138/2011).
Altre misure del ddl Lavoro
Il ddl Lavoro è approdato in aula alla Camera il 23 settembre dopo quasi un anno di dibattito in Commissione.
Fra le novità, una nuova regole sulle dimissioni di fatto in base alla quale un’assenza ingiustificata prolungata per oltre 15 giorni, oppure per un termine diverso previsto dal contratto nazionale applicato, corrisponde alle dimissioni del lavoratore.
E’ un fatto rilevante per esempio ai fini della NASpI, il sussidio di disoccupazione, che spetta solo se la perdita del lavoro è involontaria, quindi avviene per licenziamento, mancato rinnovo del contratto a termine, o per dimissioni per giusta causa. E che, quindi, non spetterà a chi perde il lavoro per assenza ingiustificata, fattispecie assimilata alle dimissioni.
E’ comunque prevista una procedura specifica presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.