In scadenza il 15 ottobre la domanda all’INPS da parte delle imprese che vogliono richiedere lo sconto contributivo (istituito dalla Legge 162/2021, articolo 5) previsto come incentivo per i datori di lavoro privati che promuovono la parità di genere.
Si tratta in realtà del termine ultimo per rettificare dati già trasmessi: in particolare i datori di lavoro che avevano già ottenuto la certificazione nel 2023 ed avevano compilato in modo errato il campo sulla retribuzione media mensile globale stimata (intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione).
Chi ottiene la Certificazione di Parità può ricevere un esonero parziale, in misura pari all’1% sui contributi previdenziali dovuti, fino a 50mila euro all’anno.
Requisiti e Certificazione di Parità di Genere
Con il messaggio 13 agosto 2024, n. 2844, l’Istituto Nazionale di Previdenza aveva già chiarito i requisiti che le imprese devono soddisfare per ottenere l’esonero parziale sui contributi dovuti. In particolare, ricordiamo che la certificazione di parità di genere, conforme alla Prassi UNI/PdR 125:2022, deve avere il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento.
I datori di lavoro privati che avevano già ricevuto esito positivo sulla domanda presentata nel 2022, non devono ripresentarla perchè si intende valida per 36 mesi.
Come fare domanda di esonero INPS
Per ottenere l’esonero, le imprese devono inviare la domanda all’INPS tramite il modulo “PAR_GEN“. Il messaggio 2844/2024 specifica che i datori di lavoro privati che hanno già ottenuto l’approvazione della domanda nel 2022 non devono presentare nuovamente la domanda.
L’esonero contributivo viene automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Se un datore di lavoro ha segnalato un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, l’INPS effettuerà di suo un correttivo e riconoscerà l’esonero per l’intero periodo legale.
Le richieste di esonero parziale INPS per possesso di certificazione di parità di genere devono includere la retribuzione media mensile globale, in base alle retribuzioni corrisposte durante la validità della certificazione.
Rettifica domande
Se un datore di lavoro ha ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2023 ma ha riportato erroneamente la retribuzione media mensile, può correggere i dati entro il 15 ottobre 2024. Dopo tale data, le richieste ricevute saranno gestite secondo la circolare 137/2022.
Se la domanda non viene corretta entro il 15 ottobre, sarà accettata per l’importo minore calcolato sulla base della retribuzione media mensile erroneamente riportata.
L’importo autorizzato sarà comunicato con una nota in calce al modulo di domanda nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).