Licenziamento di un apprendista: quando è possibile e come funziona

di Noemi Ricci

15 Agosto 2024 12:05

logo PMI+ logo PMI+
Tutte le regole e le procedure per il licenziamento di un apprendista, inclusi i motivi legittimi, il preavviso richiesto e il diritto alla NASpI.

Il contratto di apprendistato è una forma di rapporto di lavoro subordinato che ha l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile, combinando attività lavorativa e formazione. Tuttavia, come in ogni contratto di lavoro, anche nel contesto dell’apprendistato possono insorgere problematiche che portano a situazioni di conflitto tra il datore di lavoro e l’apprendista. In questi casi, può sorgere la necessità di procedere al licenziamento dell’apprendista. Ma quando è possibile farlo e quali sono le regole che lo disciplinano?

Il licenziamento di un apprendista, come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2015, può avvenire sia durante il periodo di formazione che alla scadenza del contratto. Tuttavia, le modalità di recesso variano a seconda del momento in cui il datore di lavoro decide di procedere. È importante comprendere i diritti di cui gode l’apprendista e gli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare per evitare di incorrere in un licenziamento illegittimo.

Vediamo dunque nel dettaglio come funziona il licenziamento di un apprendista, quali sono le condizioni che ne consentono l’applicazione, i tempi di preavviso previsti dai diversi contratti collettivi nazionali e in quali casi l’apprendista ha diritto alla NASpI.

Come funziona il licenziamento di un apprendista

Il contratto di apprendistato, essendo a tempo indeterminato, prevede che l’apprendista goda delle stesse tutele previste per i lavoratori assunti con contratti standard. Di conseguenza, un apprendista può essere licenziato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, in linea con quanto previsto per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Durante il periodo di formazione, il datore di lavoro non può recedere dal contratto senza una motivazione legittima. Se il datore di lavoro non ha motivazioni valide per il licenziamento, l’apprendista ha il diritto di continuare il suo percorso formativo fino al termine del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro ha la possibilità di recedere dal contratto senza dover fornire una motivazione (si tratta del il cosiddetto “recesso ad nutum”), a condizione che rispetti i termini di preavviso stabiliti d che l’apprendista non rientri in categorie protette. Questo vale anche lato lavoratore, in caso di dimissioni. Alla scadenza del periodo di apprendistato, se non vengono effettuate altre comunicazioni da parte di lavoratore e datore, il contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

Una volta raggiunta la scadenza concordata, le parti possono liberamente decidere di recedere dal contratto, purché con il preavviso stabilito dall’art. 2118 del codice civile.

Questo non vale per il licenziamento dell’apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante attivato da soggetti beneficiari del trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità. Questo significa che in quei casi specifici, il licenziamento dell’apprendista può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo od oggettivo, seguendo le norme di procedura come contestazione disciplinare e possibilità per il lavoratore di difendersi.

Quando è possibile licenziare un apprendista

Il licenziamento dell’apprendista è possibile solo in specifiche circostanze, in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2015.

  • Giusta causa: implica una violazione così grave da parte dell’apprendista che rende impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. In questo caso, il licenziamento può essere effettuato senza preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: si verifica quando l’apprendista non rispetta i suoi obblighi contrattuali. In questo caso, il datore di lavoro deve seguire una procedura disciplinare che prevede la contestazione degli addebiti e la concessione di un termine di cinque giorni per le eventuali giustificazioni del lavoratore.
  • Giustificato motivo oggettivo: si riferisce a ragioni economiche, tecniche, organizzative o produttive che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso, è necessario un preavviso, la cui durata dipende dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.

In tutti i casi sopra menzionati, il datore di lavoro deve seguire una procedura formale che include la contestazione del comportamento all’apprendista e la concessione di un periodo per presentare eventuali giustificazioni.

È fondamentale che il datore di lavoro segua attentamente le procedure previste dalla legge, poiché un licenziamento illegittimo potrebbe portare al reintegro del lavoratore e al pagamento di un risarcimento.

Quanti giorni di preavviso per il licenziamento di un apprendista

Il periodo di preavviso per il licenziamento di un apprendista varia a seconda del CCNL di riferimento e del livello di inquadramento del lavoratore.

Vediamo nel dettaglio le principali tipologie di contratto e i relativi tempi di preavviso ricordando che in tutti i casi, se il datore di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, è tenuto a corrispondere all’apprendista un’indennità sostitutiva, equivalente alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non rispettato.

Licenziamento apprendista commercio

Per il settore del commercio, i giorni di preavviso per il licenziamento di un apprendista dipendono dall’anzianità di servizio e dal livello di inquadramento. Ad esempio, per un apprendista con meno di 5 anni di anzianità, il preavviso può variare da 15 a 30 giorni. Di seguito, i giorni di preavviso stabiliti.

Fino a 5 anni di servizio:

  • Livello VII e VI: 10 giorni di preavviso;
  • Livello V e IV: 15 giorni di preavviso;
  • Livello III e II: 20 giorni di preavviso;
  • Livello I e quadri: 45 giorni di preavviso.

Da 5 a 10 anni di servizio:

  • Livello VII e VI: 15 giorni di preavviso;
  • Livello V e IV: 20 giorni di preavviso;
  • Livello III e II: 30 giorni di preavviso;
  • Livello I e quadri: 60 giorni di preavviso.

Oltre 10 anni di servizio:

  • Livello VII e VI: 15 giorni di preavviso;
  • Livello V e IV: 30 giorni di preavviso;
  • Livello III e II: 45 giorni di preavviso;
  • Livello I e quadri: 90 giorni di preavviso.

Licenziamento apprendista metalmeccanico

Nel settore metalmeccanico, il CCNL prevede un preavviso che varia in base al livello di inquadramento. Solitamente, i giorni di preavviso sono compresi tra 10 e 45 giorni, a seconda dell’anzianità e del livello del lavoratore. Vediamo le principali casistiche.

Fino a 5 anni di servizio:

  • Categoria I: 7 giorni di preavviso;
  • Categorie II e III: 10 giorni di preavviso;
  • Categorie IV e V: 1 mese e 15 giorni di preavviso;
  • Categorie VI e VII: 2 mesi di preavviso.

Da 5 a 10 anni di servizio:

  • Categoria I: 15 giorni di preavviso;
  • Categorie II e III: 20 giorni di preavviso;
  • Categorie IV e V: 2 mesi di preavviso;
  • Categorie VI e VII: 3 mesi di preavviso.

Oltre 10 anni di servizio:

  • Categoria I: 20 giorni di preavviso;
  • Categorie II e III: 1 mese di preavviso;
  • Categorie IV e V: 2 mesi e 15 giorni di preavviso;
  • Categorie VI e VII: 4 mesi di preavviso.

Licenziamento apprendista settore turismo

Anche nel settore del turismo, i giorni di preavviso sono stabiliti dal CCNL di riferimento. Vediamoli.

Fino a 5 anni di servizio il preavviso sarà pari a:

  • 4 mesi per i livelli A e B
  • 2 mesi per il livello 1
  • 1 mese per i livelli 2 e 3
  • 20 giorni per i livelli 4 e 5
  • 15 giorni per i livelli 6s, 6 e 7

Oltre i 5 anni di servizio:

  • 5 mesi per i livelli A e B
  • 3 mesi per il livello 1
  • 45 giorni per i livelli 2 e 3
  • 30 giorni per i livelli 4 e 5
  • 20 giorni per i livello 6s, 6 e 7

Oltre i 10 anni di servizio:

  • 6 mesi per i livelli A e B
  • 4 mesi per il livello 1
  • 2 mesi per i livelli 2 e 3
  • 45 giorni per i livelli 4 e 5
  • 20 giorni per i livelli 6s, 6 e 7

Quando un apprendista ha diritto alla NASpI

L’apprendista ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI se il licenziamento avviene per cause indipendenti dalla sua volontà, ossia in tutti i casi di licenziamento da parte del datore di lavoro, sia che questo avvenga durante il periodo di apprendistato, sia alla scadenza naturale del contratto. La NASpI spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, purché il lavoratore rispetti i requisiti contributivi previsti dalla legge.

In caso di dimissioni volontarie, invece, l’apprendista non ha diritto alla NASpI, a meno che le dimissioni non siano avvenute per giusta causa, come nel caso di gravi inadempienze da parte del datore di lavoro.

Per ottenere la NASpI, l’apprendista deve presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il portale online dell’INPS o rivolgendosi a un patronato.