L’INPS fornisce indicazioni relative all’ambito di applicazione del decreto-legge sul cumulo dei periodi contributivi maturati presso organizzazioni internazionali, anche finalizzato a ottenere la pensione anticipata.
Il decreto-legge del 13 giugno 2023 n. 69, infatti, prevede la possibilità di cumulare i periodi contributivi maturati lavorando all’estero, anche ai fini della pensione anticipata.
I cittadini dell’Unione Europea, così come i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nella UE e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali in UE o nella Confederazione Svizzera, possono cumulare i periodi assicurativi maturati aggiungendoli a quelli maturati presso una o più gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
Il cumulo può essere richiesto per la pensione anticipata, per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. La decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo relativo ai periodi maturati all’estero, inoltre, non può essere antecedente al 1° luglio 2023.