Il Decreto-legge Coesione ha previsto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono stabilmente donne svantaggiate, incentivo che si aggiunge a quello introdotto dalla Legge Fornero per le assunzioni a termine.
Attualmente, in attesa delle istruzioni operative dell’INPS, i datori di lavoro possono optare per l’agevolazione più vantaggiosa prevista per le assunzioni a tempo indeterminato di donne in situazioni di difficoltà.
Assunzione agevolata di donne a tempo indeterminato
Il Decreto-legge Coesione (art.23 del DL. 60/2024), in particolare, si riferisce alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 alla fine del 2025, a favore di donne senza un impego retribuito con regolarità da almeno 24 mesi (6 mesi se si tratta di soggetti residenti nella ZES unica), oppure impiegate in settori dichiarati a tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25%.
L’incentivo spetta per un massimo di 24 mesi e corrisponde al 100% della contribuzione entro un limite mensile di 650 euro.
Assunzione agevolata di donne a tempo determinato
La Legge Fornero (art.4, commi 8-11 L. 92/2012), invece, può essere applicata per le assunzioni a termine (fino a 12 mesi) di donne svantaggiate, ottenendo un’agevolazione per un massimo di 18 mesi e per un importo pari al 50% della contribuzione datoriale. Più nel dettaglio, lo sgravio si applica per le assunzioni di:
- disoccupate da oltre sei mesi in settori e professioni ad alto tasso di disparità di genere;
- disoccupate da oltre sei mesi residenti in aree svantaggiate;
- disoccupate da almeno 24 mesi.
Ricordiamo che per il 2024 i settori a tasso di disparità occupazionale di genere superiore al 25% sono stati individuati con decreto ministeriale n. 365/2023.
Questa misura, una delle poche rimaste nel più vasto quadro di riordino degli incentivi alle assunzioni, è peraltro cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione di quelle esplicitamente vietate come ad esempio l’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30.
Invece, il Decreto-legge Coesione ha vietato la cumulabilità dei nuovi sgravi con altri benefici contributivi ed economici, fatta eccezione per la maxi-deduzione del 120% (art.4 del D.lgs. 216/2023).