Le ferie rappresentano un diritto dei lavoratori previsto dalla normativa italiana, pari ad un determinato numero giorni di ferie retribuite all’anno. La loro gestione può tuttavia variare in base alla distribuzione dell’orario settimanale, al contratto applicato e alle esigenze del datore di lavoro.
In ogni Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), la maturazione delle ferie segue infatti regole precise, garantendo la possibilità di fruire di un adeguato periodo di riposo.
È dunque importante sapere come si calcolano e si gestiscono le ferie per assicurarsi che tale diritto venga rispettati, e per farlo è necessario verificare le previsioni contrattuali ma anche conoscere quelle di legge.
Spieghiamo di seguito come calcolare quante ferie si maturano in un mese, prendendo come esempio il CCNL Commercio.
Ferie nel Contratto del Commercio: come funzionano
Il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi prevede che i lavoratori abbiano diritto a 26 lavorativi di ferie retribuite all’anno. Tale diritto è valido per tutti i tipi di contratto: a tempo pieno o part-time, a tempo indeterminato, determinato e in apprendistato.
La normativa, regolata dagli articoli 159-165 del CCNL Commercio, stabilisce che la settimana lavorativa, ai fini del computo delle ferie, è considerata di sei giorni, dal lunedì al sabato (a prescindere dall’orario effettivo), escludendo domeniche e festività.
Da quando si maturano le ferie?
Le ferie iniziano a maturare dal momento in cui il lavoratore inizia il suo rapporto di lavoro, quindi dal primo giorno di lavoro. Anche durante i periodi di malattia, infortunio o maternità, le ferie continuano a maturare.
Quanti giorni di ferie si maturano al mese nel CCNL Commercio
I lavoratori del settore Commercio maturano 2,167 giorni di ferie al mese, che corrispondono a 26 giorni l’anno (1,167*12=26), indipendentemente dall’orario di lavoro settimanale. Tale calcolo vale anche per chi lavora a tempo parziale.
L’importo della retribuzione durante le ferie è invece quella stabilita dal CCNL Commercio stesso, inclusi i vari elementi retributivi fissi e continuativi.
Ferie su 6 giorni lavorativi
Nel caso di una settimana lavorativa di sei giorni, che va dal lunedì al sabato, i lavoratori maturano 26 giorni di ferie all’anno. Le ferie vengono calcolate escludendo le domeniche e le festività nazionali.
Ferie su 5 giorni lavorativi
Per i lavoratori che seguono una settimana lavorativa di cinque giorni, le ferie maturate rimangono le stesse, ossia 26 giorni all’anno. Tuttavia è prassi riproporzionare le singole giornate godute con riferimento alla settimana di sei giorni.
Questo significa che, per ogni giorno di ferie preso, verranno scalati 1,2 giorni di ferie maturate, per tenere conto della ridotta settimana lavorativa. In pratica due settimane di ferie consecutive faranno scalare le ferie di 12 giorni (1,2 x 10 giorni lavorativi).
Ferie su settimana corta
Anche per chi lavora su una settimana corta, ad esempio dal lunedì al giovedì, si applica lo stesso calcolo.
Ferie part-time
I lavoratori part-time hanno gli stessi diritti di ferie dei lavoratori full-time, con alcune variazioni a seconda dell’orario di lavoro:
- in caso di part-time orizzontale (ad esempio 4 ore al giorno per 6 giorni), i lavoratori maturano comunque 26 giorni di ferie, ma il numero di ore di ferie retribuite sarà proporzionale all’orario di lavoro ridotto;
- per il part-time verticale (ad esempio 8 ore al giorno per 3 giorni a settimana), le ferie maturate saranno proporzionalmente ridotte. Ad esempio, se lavorano 24 ore settimanali (8 ore per 3 giorni),con una distribuzione dell’orario settimanale su sei giorni lavorativi, hanno diritto a 13 giorni di ferie all’anno (=26/6*3);
- in caso di part-time misto solitamente si prevede un calcolo delle ferie in ore, tenendo conto del divisore orario e parametrato ai giorni e alle ore lavorative ridotte.
Per esempio, un full-time con settimana corta avrà 80 ore di ferie retribuite per due settimane consecutive, con 12 giorni scalati. Un part-time di 4 ore giornaliere avrà 40 ore retribuite per due settimane, ma sempre con 12 giorni di ferie scalati, mantenendo proporzionalità nelle ore di lavoro settimanali.
Ferie per lavoro a turni o notturno
Per i lavoratori a turni, comprese le turnazioni notturne, il calcolo delle ferie segue le stesse regole generali del CCNL Commercio. Tuttavia, se un lavoratore a turni o notturno ha un orario di lavoro che si distribuisce in modo irregolare o su più giorni, ogni giorno di ferie goduto viene comunque considerato come un giorno di ferie. La maturazione delle ferie avviene in base ai giorni lavorativi complessivi e non all’effettiva distribuzione dei turni.
Ferie per apprendista con contratto del Commercio
L’art. 52 del CCNL Commercio prevede che gli apprendisti abbiano diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori della qualifica per la quale sono stati assunti. Significa 26 giorni di ferie retribuite all’anno, pari a 2,1667 giorni di ferie al mese.
Per gli apprendisti con contratto part-time, si applicano le stesse regole previste per i lavoratori full-time, garantendo così un trattamento equo e proporzionato alle ore di lavoro svolte.
Ferie accumulate: come trovarle in busta paga
Nella busta paga mensile, i giorni di ferie maturati e quelli goduti vengono solitamente indicati in una sezione specifica e indicati numericamente (su base giornaliera o su base oraria) con un codice diverso per indicare l’anno corrente e l’anno precedente, in genere con le iniziali puntate.
Questa informazione permette ai lavoratori di tenere traccia dei giorni di ferie disponibili e pianificarne l’utilizzo, per evitare di perdere le ferie acculumulate dopo 18 mesi (di norma, quelle dell’anno precedente vanno fruite entro il mese di giugno di quello successiv0).
Ferie non godute
Le ferie non godute entro l’anno di maturazione possono essere fruite entro i 18 mesi successivi. Ma non scadono. Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e contratto a termine inferiore a un anno.
Se al termine del rapporto di lavoro il lavoratore ha ancora giorni di ferie non goduti, ha diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Questa indennità è calcolata in base alla normale retribuzione giornaliera del lavoratore.
Chi sceglie le ferie: dipendente o datore di lavoro?
La legge italiana prevede che le ferie siano un diritto irrinunciabile del lavoratore (art. 36 della Costituzione), finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Tuttavia, il datore di lavoro può stabilire il periodo di fruizione delle ferie, tenendo conto delle esigenze aziendali e, per quanto possibile, delle esigenze del lavoratore.
=> Ferie in negativo: tutto quello che c'è da sapere
Le ferie devono possono essere concordate tra il datore di lavoro e il dipendente. Esistono casi particolari di applicazione (es.: ferie in negativo) ma in tutti i casi devono essere rispettati i diritti pieni del lavoratore.