La Corte Costituzionale ha emesso due nuivi pareri che intervengono sulla disciplina del Jobs Act (dlgs n. 23/2015) in tema di licenziamenti.
Le sentenze n. 128 e n.129 del 2024, infatti, mettono nero su bianco due principi relativi all’obbligo di repechâge e al licenziamento disciplinare illegittimo.
Licenziamento disciplinare illegittimo con reintegra
La prima sentenza riguarda i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ma nel concreto riferiti a motivi disciplinari. Se il fatto contestato non sussiste, allora il lavoratore ha diritto all’applicazione della reintegra sul posto di lavoro.
In pratica, la Corte ha dichiarato illegittimo il Jobs Act nella parte in cui non prevede che la reintegra si applichi al caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei casi in cui venga dimostrata l’insussistenza del fatto indicato come motivo oggettivo (di natura disciplinare) dal datore di lavoro.
Licenziamento senza repêchage: solo indennità
La seconda sentenza, invece, riguarda sempre i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo illegittimo ma nella fattispecie in cuila violazione che li rende nulli è il mancato tentativo di ricollocamento del lavoratore (obbligo di repêchage).
Ebbene, se viene comprovata la violazione dell’obbligo di repêchage, scatta solo una tutela indennitaria ma non anche la reintegra nel posto di lavoro. In questo caso, infatti, il licenziamento è illegittimo, ma si prevede solo un risarcimento economico fino a 36 mensilità.