L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme derivanti da attività di studio o tirocini retribuiti non possono beneficiare del regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati. La precisazione è stata fornita con la risposta n. 152/2024.
Disciplinata dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, tale agevolazione è dunque destinata esclusivamente ai redditi prodotti da attività lavorative.
Regime impatriati per i soli redditi da lavoro
I tirocini retribuiti, pur essendo assimilati ai redditi di lavoro dipendente, non possono rientrare nel regime agevolato per i lavoratori impatriati. Questo, perché tale strumento fiscale è finalizzato a incentivare il trasferimento in Italia per svolgere attività lavorative (generando reddito nel Paese) e non per completare percorsi di formazione accademica.
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Il chiarimento è stato fornito a partire dall’analisi di un caso esemplificativo, nel quale un cittadino italiano, rientrato in Italia dopo aver lavorato all’estero, aveva richiesto l’accesso al regime agevolato per il periodo di frequenza di un master con relativo svolgimento di un tirocinio retribuito.
L’Agenzia ha risposto negativamente all’interpello, spiegando che le somme percepite in tali contesti sono legate essenzialmente alla formazione e non all’attività lavorativa. Da qui l’esclusione dal regime impatriati.
Normativa per lavoratori che rientrano in Italia
La legge italiana, dopo la recente riforma, prevede che il regime agevolato degli impatriati sia applicabile ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere attività lavorative, escludendo quindi le indennità percepite durante percorsi formativi.
Si tratta del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n.147/2015 (decreto Internazionalizzazione).
La circolare n. 33/E del 2020 ha ulteriormente precisato che i redditi agevolabili devono derivare da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, e prodotti in Italia.