Malattia CCNL Metalmeccanici: guida completa

di Noemi Ricci

16 Luglio 2024 11:02

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Guida completa alla gestione della malattia nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici: calcolo, orari di controllo, pagamenti e diritti.

Il trattamento della malattia per i lavoratori del settore metalmeccanico è regolamentato in modo dettagliato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Conoscere le regole specifiche per la gestione della malattia è fondamentale per garantire una corretta applicazione delle norme e il giusto supporto ai dipendenti durante i periodi di assenza per problemi di salute.

Al contempo è cruciale anche per i lavoratori metalmeccanici conoscere i propri diritti e doveri ai fini della conservazione del posto di lavoro e della sicurezza di ricevere un trattamento economico adeguato.

Vediamo una panoramica completa delle principali disposizioni e novità relative alla malattia per artigiani, impiegati e lavoratori dell’industria metalmeccanica, analizzando in dettaglio cosa prevede il CCNL Metalmeccanici per il calcolo della malattia, gli orari di controllo, il pagamento, la malattia breve, la carenza, il trattamento in caso di malattia del figlio e le condizioni di licenziamento.

Trattamento della malattia nel CCNL Metalmeccanici

Il CCNL metalmeccanici disciplina con precisione le modalità di gestione della malattia per i lavoratori del settore. Le disposizioni variano leggermente a seconda che si tratti di artigiani, impiegati o lavoratori dell’industria, ma in generale prevedono l’obbligo di comunicare l’assenza entro il primo giorno, inviare il certificato medico entro due giorni e rispettare determinati orari per le visite di controllo.

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Malattia artigiani metalmeccanici

Il trattamento della malattia per i metalmeccanici artigiani prevede che il lavoratore debba:

  • comunicare l’assenza al datore di lavoro entro il primo giorno;
  • inviare il certificato medico entro due giorni.

Tali obblighi di comunicazione e certificazione vanno rispettati anche in caso di prolungamento della stessa malattia o di insorgenza di una nuova malattia alla scadenza del periodo di prognosi formulata inizialmente.

Il trattamento economico varia a seconda dell’anzianità di servizio e della durata dell’assenza.

Malattia impiegati metalmeccanici

Gli impiegati metalmeccanici devono seguire procedure simili per la comunicazione dell’assenza e l’invio del certificato medico. Anche per loro, il trattamento economico e la conservazione del posto di lavoro dipendono dall’anzianità di servizio e dalla durata della malattia.

Malattia metalmeccanici industria

Stesso discorso per i metalmeccanici dell’industria, il cui CCNL prevede la conservazione del posto di lavoro per periodi definiti in base all’anzianità di servizio, nonché procedure similari per la comunicazione della malattia al lavoratore.

Orari di controllo della malattia per i metalmeccanici

Le visite di controllo medico per i lavoratori assenti per malattia devono essere effettuate nelle fasce orarie stabilite dal CCNL: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.

Le visite avvengono al domicilio indicato dal lavoratore, in caso di variazioni del recapito, questo dovrà essere tempestivamente comunicato all’azienda allo scopo di rendere possibili le visite di controllo.

Il lavoratore ha la facoltà di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore comunicati all’azienda e successivamente documentati.

CCNL metalmeccanici: malattia del figlio

Il CCNL prevede permessi retribuiti per i lavoratori che devono assistere i figli malati. Questi permessi sono regolamentati e prevedono un numero massimo di giorni retribuiti all’anno:

  • fino a 3 anni: i genitori hanno diritto a permessi retribuiti per tutta la durata della malattia del bambino, con necessità di fornire il certificato medico;
  • da 3 a 8 anni: fino a 5 giorni di permesso retribuito per anno per ciascun genitore.

Licenziamento per malattia dei metalmeccanici

Il licenziamento per malattia o infortunio non sul lavoro è regolamentato dal CCNL, che prevede la conservazione del posto di lavoro per un periodo, definito comporto breve, che varia in base all’anzianità di servizio:

  • Fino a 3 anni compiuti: 6 mesi
  • Oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti: 9 mesi
  • Oltre i 6 anni: 12 mesi

I periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio non sul lavoro sono calcolati in base alle assenze complessive verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso.

Quindi, ad esempio, se un lavoratore si ammala il 10 aprile 2022, il periodo di riferimento per il conteggio delle assenze precedenti sarà dal 10 aprile 2022 al 11 aprile 2019 (3 anni indietro).

Ai fini della determinazione degli scaglioni di anzianità di servizio per la conservazione del posto, si tiene conto dell’anzianità maturata all’inizio della malattia, e non di quella maturata durante il proseguimento dell’assenza.

Questo significa che, anche se la malattia si protrae per più tempo, l’azienda dovrà applicare i periodi di conservazione del posto in base all’anzianità posseduta dal lavoratore all’inizio della malattia, e non a quella raggiunta successivamente.

Questa regola evita che il lavoratore possa acquisire una maggiore anzianità durante la malattia, ottenendo così un trattamento più favorevole in termini di conservazione del posto.

Superati questi periodi, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, ma il lavoratore ha diritto a ricevere il trattamento di fine rapporto (TFR) e l’indennità sostitutiva del preavviso.

Malattia grave e continuativa

In caso di malattia grave e continuativa, è possibile ottenere un’ulteriore aspettativa fino alla guarigione clinica. Il cosiddetto “comporto prolungato” è una disposizione che prevede infatti un prolungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in casi specifici:

  • Evento morboso continuativo, ovvero assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per non più di 2 mesi.
  • Presenza di almeno 2 malattie gravi nei 3 anni precedenti, ciascuna con assenza continuativa di almeno 3 mesi.

Il comporto prolungato viene riconosciuto automaticamente se la malattia in corso alla scadenza del “comporto breve” ha una prognosi pari o superiore a 3 mesi. In questi casi, il periodo complessivo di conservazione del posto, definito “comporto prolungato”, sarà:

  • Fino a 3 anni di anzianità: 6 + 3 mesi = 9 mesi
  • Oltre 3 anni e fino a 6 anni: 9 + 4,5 mesi = 13,5 mesi
  • Oltre 6 anni: 12 + 6 mesi = 18 mesi

Questa norma tutela maggiormente i lavoratori con malattie gravi o ricorrenti, permettendo loro di conservare il posto di lavoro per un periodo più esteso.

Inoltre, la legge prevede che la malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendano il decorso del preavviso di licenziamento, entro i limiti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico.

Aspettativa per malattia Metalmeccanici

Superati i limiti del comporto breve, per evitare il licenziamento, il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi.

Durante questo periodo di aspettativa:

  • Non matura alcuna retribuzione
  • Non viene computata l’anzianità di servizio

In caso di malattia grave e continuativa, debitamente documentata, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, che gli consenta di riprendere le precedenti mansioni. Questa ulteriore aspettativa non può superare i 24 mesi complessivi.

In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita, intervallate e discontinue, il lavoratore può fruire dell’aspettativa prolungata anche in maniera frazionata, in relazione ai singoli eventi terapeutici necessari.

Le richieste di aspettativa devono essere presentate:

  • Entro la scadenza del periodo di conservazione del posto
  • Entro la scadenza di un precedente periodo di aspettativa

Su richiesta del lavoratore, l’azienda deve fornire entro 20 giorni le informazioni necessarie a conoscere la situazione del cumulo delle assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto e al trattamento economico.

Malattia metalmeccanici: chi paga

Durante i periodi di malattia, l’indennità viene erogata in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS. I primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi l’indennità è corrisposta dall’INPS, con il datore di lavoro che può anticipare l’importo in busta paga e che integra il trattamento INPS fino al 100% c/o azienda

Carenza malattia metalmeccanici

Il periodo di carenza è rappresentato dai primi tre giorni di malattia, durante i quali il lavoratore non ha diritto a percepire alcuna indennità. Questo periodo serve a ridurre l’onere economico per il datore di lavoro e l’INPS in caso di malattie di breve durata.

Tuttavia, nel settore metalmeccanico, la carenza non è prevista: la carenza della malattia, ovvero il periodo iniziale non retribuito, è coperta integralmente dal datore di lavoro per i lavoratori metalmeccanici, garantendo così una copertura economica continua durante l’assenza, dal primo giorno.

Trattamento economico della malattia Metalmeccanici

Quando un lavoratore non in prova è assente per malattia o infortunio non sul lavoro, l’azienda è tenuta a corrispondergli un trattamento economico integrativo. In particolare, l’azienda deve integrare quanto il lavoratore già percepisce in base a disposizioni legislative o altre norme. L’obiettivo è raggiungere il normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Il trattamento economico varia in base all’anzianità di servizio:

  • Fino a 3 anni compiuti: 2 mesi al 100% e 4 mesi al 50%
  • Oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%
  • Oltre i 6 anni: 4 mesi al 100% e 8 mesi al 50%

Trattamento economico in caso di comporto prolungato:

  • Fino a 3 anni compiuti: 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%
  • Oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: 4,5 mesi al 100% e 9 mesi al 50%
  • Oltre i 6 anni: 6 mesi al 100% e 12 mesi al 50%

Malattie brevi (max 5 giorni):

  • Oltre 7 eventi nel triennio, l’8° e i successivi vengono conteggiati doppi ai fini del limite economico.
  • Sono esclusi i ricoveri ospedalieri e alcune gravi patologie.

Periodi retribuiti al 100%:

  • Ricoveri ospedalieri oltre 10 giorni
  • Malattie oltre 21 giorni continuativi

Il tutto fino al limite di

  • 60 giorni complessivi per anzianità fino a a 3 anni compiuti
  • 75 giorni complessivi oltre i 3 anni e fino 6 anni compiuti
  • 90 giorni complessivi oltre i 6 anni

E comunque fino a un massimo di 120 giorni complessivi per i due eventi.

Questo trattamento economico non è cumulabile con analoghi trattamenti aziendali o locali. Durante la conservazione del posto, l’anzianità di servizio matura a tutti gli effetti, tranne per l’aspettativa non retribuita. Infine, la normativa non si applica ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Malattia breve metalmeccanici

Per malattia breve si intende un’assenza per malattia che non più di 5 giorni di calendario se nel triennio si sono verificate almeno 7 assenze di questo tipo, dall’ottava in poi vengono conteggiate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico. Non rientrano in questo conteggio le assenze dovute a ricovero ospedaliero o terapie salvavita.

Esempio di calcolo della malattia Metalmeccanici

Il calcolo dell’indennità di malattia per i metalmeccanici varia a seconda dell’anzianità di servizio. Ad esempio, un lavoratore con più di 6 anni di servizio ha diritto al 100% della retribuzione per i primi 4 mesi di malattia e al 50% per i successivi 8 mesi.

Il calcolo tiene conto anche della retribuzione giornaliera. Ad esempio, un lavoratore con una retribuzione mensile di 1.500 euro e un mese lavorativo di 22 giorni, avrà una retribuzione giornaliera di circa 68,18 euro. Durante i primi tre giorni di malattia, detti di carenza, non è previsto alcun pagamento. Dal quarto al ventesimo giorno, l’indennità è pari al 50% della retribuzione giornaliera (34,09 euro). Dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66% (45,45 euro).

Malattia Metalmeccanici in ferie

La malattia sospende la fruizione delle ferie nelle seguenti ipotesi:

  • Malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata del ricovero.
  • Malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario.

Affinché scatti l’effetto sospensivo delle ferie, il lavoratore deve adempiere a tutti gli obblighi previsti in caso di malattia:

  • Comunicare tempestivamente l’assenza all’azienda
  • Inviare il certificato medico entro 2 giorni
  • Sottoporsi alle visite di controllo dello stato di malattia

Questa disposizione tutela il lavoratore, permettendogli di recuperare le ferie non godute a causa di una malattia grave insorta durante il periodo di riposo. Quindi, il periodo di ferie viene “congelato” finché il lavoratore non si ristabilisce e può riprendere il godimento delle ferie stesse.

Malattia Metalmeccanici e Cassa Integrazione

Con riferimento alla gestione del trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria/Straordinaria e l’indennità di malattia, il CCNL Metalmeccanici distingue due possibili situazioni: che la sospensione dal lavoro per Cassa Integrazione insorga prima o durante lo stato di malattia.

Se durante la sospensione dal lavoro per CIGS a zero ore insorge durante uno stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali straordinarie. Non c’è obbligo per il lavoratore di comunicare lo stato di malattia, e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Se la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione del lavoro per CIGS, ci sono due possibilità (Circ. INPS n.82 16 giugno 2009):

  • se l’intera unità produttiva (ufficio, reparto, squadra) è sospesa, anche il lavoratore in malattia entra in CIGS dalla data di inizio della sospensione;
  • se non tutta l’unità produttiva è sospesa, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia prevista dalla legge.