A partire dal 1° gennaio 2024, l’Enasarco ha attivato una nuova prestazione pensionistica a favore degli iscritti dopo il 2012 che si ritrovano a 67 anni con contibuti silenti, ossia insufficienti a dare diritto ad una pensione autonoma.
L’importo della rendita è calcolata con il metodo contributivo ma ridotta del 2% per ciascuno dei punti mancanti al raggiungimento della “quota 92”.
Agenti e rappresentanti di commercio con i requisiti del caso, dunque, da quest’anno possono beneficiare di una rendita contributiva nel caso in cui non abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata. Possono accedervi coloro che:
- sono iscritti alla Fondazione Enasarco dopo il 1° gennaio 2012 (gli iscritti prima di questa data non hanno diritto alla prestazione);
- hanno compiuto 67 anni di età;
- hanno almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Gli agenti iscritti prima del 2012 non hanno quindi diritto alla prestazione ma, in caso di dubbi, si può chiedere una valutazione scrivendo all’indirizzo pec protocollo@pec.enasarco.it.
È anche possibile richiedere il supplemento di rendita, dopo aver compiuto i 72 anni d’età e se si è titolari di rendita contributiva da almeno 5 anni.
I superstiti dell’iscritto deceduto, inoltre, possono richiedere la rendita contributiva reversibile se l’agente ne era già titolare, oppure richiedere una rendita indiretta nel caso opposto.
Per accedere alla rendita è necessario inviare la richiesta online, attraverso l’area riservata sul portale di Enasarco. Il pagamento (bimestrale) decorre dal mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
Gli agenti titolari di rendita contributiva non possono però essere ammessi al versamento dei contributi volontari, né trasformare la rendita in pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata o la pensione di invalidità e inabilità in rendita contributiva.