Preavviso dimissioni e licenziamento Metalmeccanici per livello

di Noemi Ricci

2 Luglio 2024 09:33

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Panoramica aggiornata sui termini di preavviso previsti dal CCNL Metalmeccanici per le dimissioni e il licenziamento, per livello, anzianità e tipologia contrattuale.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti – né dal lavoratore, né dal datore di lavoro – senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti dallo specifico CCNL applicato. Per il lavoratore è importante sapere cosa prevede il proprio contratto di lavoro, per rispettare le tempistiche e le procedure corrette, così da evitare sanzioni e garantire una transizione lavorativa senza problemi.

D’altro canto, per le aziende, comprese quelle metalmeccaniche, il rispetto dei tempi di preavviso per l’eventuale licenziamento è un aspetto cruciale nella gestione del personale. Sapere quali sono e seguire le disposizioni del CCNL consente di evitare contenziosi e mantenere un rapporto professionale corretto con i propri dipendenti.

Il preavviso per le dimissioni e il licenziamento nel settore dei metalmeccanici varia a seconda della tipologia contrattuale, il livello di inquadramento e l’anzianità di servizio del lavoratore. Vediamo in dettaglio come funziona il preavviso per lavoratori e aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, la procedura, come calcolare il periodo e da quando parte il conteggio dei giorni.

Preavviso per dimissioni metalmeccanico: come funziona la procedura

Il preavviso per le dimissioni nel settore metalmeccanico è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), il quale prevede che dimissioni e licenziamenti debbano essere comunicati per iscritto. In generale, quando un lavoratore decide di dimettersi, è buona norma comunicare le sue intenzioni al datore di lavoro, per poi effettuare la procedura di dimissioni rispettando i termini di preavviso specificati dal CCNL.

Procedura di dimissioni online

Dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie devono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica tramite una procedura online accessibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa autenticazione tramite SPID. Questa disposizione è stata prevista dal cosiddetto Jobs Act per contrastare le “dimissioni in bianco“.

Il Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015 definisce le modalità per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, mantenendo le dimissioni cartacee solo in caso di recesso durante il periodo di prova, lavoro domestico, PA, conciliazione stragiudiziale, lavoro marittimo e dimissioni presentate dalla lavoratrice nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. Le dimissioni in quest’ultimo caso devono essere convalidate dal Ministero del Lavoro, così come le dimissioni presentate da lavoratori o lavoratrici entro l’anno dalla data di pubblicazione delle nozze, pur rientrando tale fattispecie nell’obbligo di dimissioni telematiche.

Una volta confermati i dati inseriti durante la procedura di dimissioni online, il modello, associato a un codice identificativo, può essere salvato in formato Pdf e viene inviato automaticamente al datore di lavoro dall’ indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it – e all’ITL competente.

Il dipendente ha la possibilità di inviare le dimissioni in via telematica personalmente o tramite soggetti autorizzati, come i patronati, le organizzazioni sindacali, le commissioni di certificazione, gli enti bilaterali, i consulenti del lavoro e le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (D.Lgs. n. 185/2016).

La procedura può essere annullata entro 7 giorni dalla comunicazione, usando il codice identificativo assegnato in fase di richiesta.

Come calcolare il periodo di preavviso per dimissioni metalmeccanico

Da un punto di vista pratico, il periodo di tempo che segue la presentazione delle dimissioni, durante il quale il dipendente continua comunque a lavorare, rappresenta una forma di “protezione” per il datore di lavoro. Questo periodo offre infatti al datore di lavoro il tempo necessario per trovare, assumere e formare un nuovo dipendente per sostituire il dimissionario nelle sue mansioni.

Il calcolo del periodo di preavviso per le dimissioni nel CCNL Metalmeccanici viene diversificato in primo luogo in base al livello di inquadramento, quindi dall’anzianità del lavoratore.

Non rientrano nel conteggio dei giorni di preavviso i giorni di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, ferie e maternità. Eventuali ferie o altre assenze retribuite interrompono la decorrenza del periodo di preavviso: il conteggio riprende dal ritorno in azienda o, in caso di smart working, dalla ripresa dell’attività. Al contempo, però durante il periodo di preavviso si continuano a maturare ferie e permessi, che l’azienda dovrà pagare se non fruite.

Vediamo in dettaglio le tempistiche da rispettare per ogni tipologia contrattuale nel settore metalmeccanico.

Metalmeccanici e installatori d’impianti (artigianato)

Impiegati fino a 5 anni di anzianità:

  • 1° e 2° categoria: 1 mese e mezzo
  • 3°, 4°, 5° e 6° categoria: 1 mese

Impiegati con anzianità tra i 5 e i 10 anni:

  • 1° e 2° categoria: 2 mesi
  • 3°, 4°, 5° e 6° categoria: 1 mese e mezzo

Impiegati con oltre 10 anni di anzianità:

  • 1° e 2° categoria: 2 mesi e mezzo
  • 3°, 4°, 5° e 6° categoria: 2 mesi

Operai:

  • fino a 5 anni di anzianità: 6 giorni
  • oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 8 giorni
  • oltre 10 anni di anzianità: 10 giorni

Metalmeccanici (aziende cooperative)

Categorie professionali, fino a 5 anni di servizio:

  • 9°, 8°, 7° categoria: 2 mesi
  • 6°, 5° categoria: 1 mese e mezzo
  • 4°, 3°, 2° categoria: 1 mese

Categorie professionali, con più di 5 e fino a 10 anni di servizio:

  • 9°, 8°, 7° categoria: 3 mesi
  • 6° categoria: 2 mesi e mezzo
  • 5° categoria: 2 mesi
  • 4°, 3°, 2° categoria: 1 mese e mezzo

Categorie professionali con oltre 10 anni di servizio:

  • 9°, 8°, 7° categoria: 4 mesi
  • 6° categoria: 3 mesi
  • 4°, 3°, 2° categoria: 2 mesi e mezzo

Operai:

  • fino a 5 anni di anzianità: 6 giorni (40 ore)
  • oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: 9 giorni (60 ore)
  • oltre 10 anni di anzianità: 12 giorni (80 ore)

Metalmeccanici Federmeccanica

Fino a 5 anni di servizio:

  • 1° categoria: 7 giorni
  • 2° e 3° categoria: 10 giorni
  • 4°, 5° e 5°S categoria: 1 mese e 15 giorni
  • 6°, 7° e 8°Q categoria: 2 mesi

Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio:

  • 1° categoria: 15 giorni
  • 2° e 3° categoria: 20 giorni
  • 4°, 5° e 5°S categoria: 2 mesi
  • 6° e 7° categoria: 3 mesi

Oltre 10 anni di servizio:

  • 1° categoria: 20 giorni
  • 2° e 3° categoria: 30 giorni
  • 4°, 5° e 5°S categoria: 2 mesi e 15 giorni
  • 6° e 7° categoria: 4 mesi

Metalmeccanici Unionmeccanica: durata preavviso dimissioni

Fino a 5 anni di servizio:

  • 1° categoria: 7 giorni
  • 2° e 3° categoria: 10 giorni
  • 4°, 5° e 6° categoria: 1 mese e 15 giorni
  • 7°, 8° e 9° categoria: 2 mesi

Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio:

  • 1° categoria: 15 giorni
  • 2° e 3° categoria: 20 giorni
  • 4°, 5° e 6° categoria: 2 mesi
  • 7°, 8° e 9° categoria: 3 mesi

Oltre 10 anni di servizio:

  • 1° categoria: 20 giorni
  • 2° e 3° categoria: 30 giorni
  • 4°, 5° e 6° categoria: 2 mesi e 15 giorni
  • 7°, 8° e 9° categoria: 4 mesi

Tempi di preavviso per licenziamento nel CCNL Metalmeccanici

In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, i tempi di preavviso sono stabiliti in modo da permettere al lavoratore di organizzarsi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata del preavviso per licenziamento nel CCNL Metalmeccanici è la stessa prevista per le dimissioni.

Durante il periodo di preavviso per licenziamento, l’azienda solitamente fornisce dei permessi per consentire al lavoratore di cercare un nuovo impiego. Questo è però lasciato alla discrezione della Direzione, che stabilirà la distribuzione e la durata dei permessi in base alle necessità dell’azienda.

Da quando parte il preavviso di dimissioni metalmeccanici: come calcolare i giorni

Nella maggior parte dei Contratti Collettivi Nazionali, il periodo di preavviso inizia il 1° o il 16° giorno di ogni mese. Pertanto, se un dipendente che si dimette invia la comunicazione della propria volontà di recedere dal contratto in un momento diverso (ad esempio il 24 giugno), il calcolo della data di fine del rapporto di lavoro inizia dal giorno di inizio più prossimo (ad esempio il 1 luglio).

Con riferimento al CCNL Metalmeccanici, i termini per la disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese per:

  • Metalmeccanici e Installatori d’impianti (artigianato)
  • Metalmeccanici aziende cooperative

Le dimissioni possono essere effettuate in qualsiasi giorno del mese per i Metalmeccanici Federmeccanica e Unionmeccanica e i termini di disdetta iniziano dal giorno successivo alla notifica delle dimissioni all’azienda. Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo.

Preavviso per dimissioni e licenziamento per giusta causa

Un caso particolare di dimissioni è quello per giusta causa. In questa situazione, i lavoratori decidono di lasciare il lavoro per motivazioni specifiche, come il mancato pagamento dello stipendio, il ritardo nei pagamenti, la mancata versamento dei contributi o comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro.

In queste circostanze, è possibile procedere con le dimissioni per giusta causa attraverso la procedura online precedentemente descritta, senza dover rispettare i tempi di preavviso. Inoltre, in tali casi, i lavoratori possono avere accesso alla NASpI,ovvero all’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS.

Se il datore di lavoro contesta l’esistenza di una giusta causa per le dimissioni, potrebbe essere necessario intraprendere un’azione legale per risolvere la disputa.

Anche in caso di licenziamento per giusta causa non ci sono termini di preavviso da dover rispettare.

Cosa succede se non si rispetta il periodo di preavviso

Se il preavviso non viene rispettato, sia in caso di dimissioni del lavoratore che di licenziamento da parte del datore di lavoro, la parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuto a pagare un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non rispettato.

Non rappresenta una giusta causa il caso di fallimento dell’azienda (in caso di mancato rispetto dell’obbligo di preavviso sarà quindi comunque dovuta l’indennità).

Da sottolineare che i tempi di preavviso possono essere ridotti, azzerati o anche allungati attraverso un accordo tra le parti.

Va poi sottolineato che Se un dipendente si dimette per giusta causa, il rapporto di lavoro termina immediatamente e il datore di lavoro deve pagare all’ex dipendente un’indennità sostitutiva. In caso di licenziamento collettivo, il dipendente che si dimette non è tenuto a pagare alcun risarcimento al datore di lavoro. Se un dipendente si dimette durante il periodo di maternità o paternità, può farlo senza preavviso e senza dover pagare un’indennità per mancato preavviso.