La depressione rientra tra le patologie invalidanti che possono far accedere a specifiche agevolazioni in ambito lavorativo, tuttavia a stabilire regole e limiti è la Legge n. 68/1999.
In specifici casi, infatti, la depressione viene considerata una malattia invalidante tale da compromettere la salute psichica e fisica: in questo caso può essere riconosciuta l’invalidità civile, come previsto dalla tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti datata 5 febbraio 1992.
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Per accedere alle categorie protette in caso di depressione, è comunque necessario ottenere l’invalidità civile seguendo un iter standard che prevede:
- rilascio del certificato medico che indica l’esatta natura delle patologie invalidanti da parte del medico di famiglia;
- presentazione della domanda di invalidità all’INPS, che procede agli accertamenti convocando un’apposita commissione medica della ASL competente.
La percentuale di invalidità viene concessa in base alla gravità della patologia, ma per quanto riguarda la depressione le tabelle ministeriali stabiliscono quanto segue:
- sindrome depressiva endoreattiva – invalidità del 10% per lieve patologia, invalidità del 25% per entità media e dal 31% al 40% per sindrome grave;
- sindrome depressiva endogena – invalidità del 30% per patologia lieve, dal 41% al 50% per media entità e dal 71 all’80% per sindrome grave;
- nevrosi fobico ossessiva – invalidità del 15% per patologia lieve e dal 41% al 50% per sindrome grave;
- nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media gravità: invalidità dal 21% al 30%;
- nevrosi ansiosa – invalidità del 15%;
- psicosi ossessiva – invalidità dal 71% all’80%.
Per iscriversi alle categorie protette è necessario aver ottenuto il riconoscimento di un’invalidità superiore al 45%, essendo disoccupato e avendo un’età compresa tra i 15 e i 65 anni.