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NASpI e Dis-Coll per lavoratori sportivi: i nuovi sussidi di disoccupazione

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Maggio 2024
Aggiornato 24 Ottobre 2024 07:00

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Dipendenti e parasubordinati dello Sport con diritto ai sussidi di disoccupazione dal primo luglio 2023: le regole applicative nella nuova Circolare INPS.

I sussidi di disoccupazione NASpI e Dis-Coll spettano anche ai lavoratori dello Sport, con regole diverse per il settore professionistico e dilettantistico e in base alla natura del contratto, subordinato o di collaborazione.

Le regole generali sui rapporti di lavoro degli sportivi sono invece contenute nella Riforma del 2021 (dlgs 36/2021), che a partire dal 1° luglio 2023 ha ampliato le tutele previdenziali per gli sportivi professionisti estendendole anche al dilettantismo.

L’INPS ne dettaglia i requisiti nella Circolare 67/2024, che completa quanto già indicato con la Circolare 88/2023.

NASpI per i dipendenti dello Sport

I lavoratori subordinati sportivi hanno diritto alla NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria a partire dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma. Per i contratti di apprendistato professionalizzante, la tutela e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal primo gennaio 2022.

La prestazione spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Come per la generalità dei lavoratori, ci vogliono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Se i versamenti sono precedenti al primo luglio 2023, saranno utili sono se non già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui questa sia inferiore a 1.352,19 euro nel 2023 e a 1.425,21 euro in relazione al 2024. Se invece lo stipendio è superiore, la NASpI è pari al 75% dell’importo di 1352,19euro (oppure 1425,21 euro per il 2024), cui si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e le soglie sopra citate. L’importo massimo è pari a 1.470,99 euro per il 2023 e 1.550,42 euro per il 2024.

La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, o tramite gli istituti di patronato.

Dis-Coll per i parasubordinati ASD

La Dis-Coll è riconosciuta ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative, che hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Anche in questo caso, il trattamento di disoccupazione è previsto per gli eventi intervenuti a partire dal primo luglio 2023, in presenza di almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente al momento dell’interruzione del rapporto lavorativo.

Può durare fino a 12 mesi, è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.352,19 euro nel 2023 e 1.425,21 euro per il 2024. Sopra questa cifre, si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i predetti importi di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024). Anche qui, fino agli importi massimi di 1.470,99 euro, per l’anno 2023, e 1.550,42 euro, per l’anno 2024.

Le regole sulla cumulabilità con eventuali redditi da lavoro, dipendente, parasubordinato, o autonomo, sono le stesse previste per la generalità dei percettori di NASpI. Quindi, in presenza di altri redditi da lavoro il beneficiario della prestazione è tenuto a darne comunicazione all’INPS.

Per la Dis-Coll, l’obbligo di comunicazione all’INPS scatta quando si superano i 5mila euro di compensi per lavoro autonomo occasionale.