Congedo parentale pagato di più: le regole per anno di nascita

di Barbara Weisz

23 Aprile 2024 08:55

Congedo parentale facoltativo pagato all'80%, regole diverse per i dipendenti di figli nati del 2023 e nel 2024: i chiarimenti INPS e gli esempi pratici.

La retribuzione fino all’80% di una seconda mensilità di congedo parentale a partire dal 2024 prevede una condizione: il genitore deve interamente aver terminato la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023. Anche per un solo giorno.

Questa condizione esclude i lavoratori neo-genitori nel 2023, che hanno utilizzato per intero la maternità (o la paternità) obbligatoria nel 2023. Di contro, ai dipendenti diventati genitori nel 2024 la maggiorazione spetta anche se assunti nel corso dell’anno senza prima aver il congedo obbligatorio, perché non ancora dipendenti.

Spieghiamo dunque tutte le regole e i requisiti, caso per caso, alla luce della Circolare attuativa INPS.

La maggiorazione sul congedo parentale

La Manovra 2024 ha incrementato l’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità: già nel 2023 era stata previsto che una delle mensilità di congedo facoltativo fosse retribuita all’80%, da quest’anno è stata prevista una seconda mensilità con maggiorazione (all’80% nel 2024 e al 60% dal 2025).

Il risultato è il seguente: all’interno delle mensilità totali di congedo parentale spettanti, che restano invariate, nel 2024 ce ne saranno due pagate all’80%, dal 2025 una pagata all’80% e una seconda al 60%. Tutte le altre mensilità continuano a prevedere l’indennità al 30%.

Il vincolo sull’astensione obbligatoria

La norma (comma 179 della legge 213/2023) prevede che la maggiorazione dell’indennità si applichi con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Questo, sottolinea la circolare INPS 57/2024, esclude tutti i genitori che hanno concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023. Per quelli che invece non ne hanno ancora fruito, spiega l’Istituto di previdenza, il vincolo della fruizione:

non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Dunque, il termine definisce il momento a partire dal quale c’è il diritto all’ulteriore maggiorazione del congedo parentale nel 2024 nel caso in cui i figli siano nati negli anni precedenti.

Congedo con assunzione successiva alla nascita

Prendendo ad esempio una madre che ha partorito nel 2023 e ha terminato la maternità obbligatoria a novembre 2023, in base all’interpretazione normativa dell’INPS questa lavoratrice non ha diritto all’ulteriore mensilità di congedo all’80%.

Se invece il figlio è nato nel 2024, allora ha diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo all’80% per il 2024 (al 60% a partire dal 1° gennaio 2025) «a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione».

Vediamo due esempi pratici a confronto.

Esempio 1: congedo per i nati nel 2024

Figlio nato il 16 gennaio 2024, con padre libero professionista e madre disoccupata al momento del parto, quindi senza poter fruire dell’astensione obbligatoria. Se successivamente viene assunta come dipendente e chiede due mesi di congedo parentale, le due mensilità saranno maggiorate, retribuite rispettivamente all’80 e al 60% se l’assunzione avviene nel 2025: il fatto che i due genitori non abbiamo fruito in precedenza del congedo obbligatorio è irrilevante perché il figlio è nato del 2024.

Esempio 2: congedo per i nati nel 2023

Figlio nato il 20 dicembre 2023 con padre libero professionista e madre parasubordinata che termina la maternità obbligatoria il 20 marzo 2024. Come nel caso precedente, se inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di due mesi di congedo parentale avrà diritto a una sola mensilità di congedo parentale retribuita all’80%, perchè nel suo caso si applica la normativa vigente per i nati del 2023 (prevista dalla Manovra dello scorso anno).

Questa stessa lavoratrice non potrà utilizzare la seconda mensilità maggiorata perché, spiega l’INPS, «il minore è nato prima del 1° gennaio 2024 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2023, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata».